Crisi economica, il testo integrale della manovra approvata dal Governo decreto legge 12 agosto n. 1924

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la stabilizzazione
finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica al fine di garantire la stabilità del Paese con
riferimento all’eccezionale situazione di crisi internazionale e di instabilità dei mercati e per
rispettare gli impegni assunti in sede di Unione Europea, nonché di adottare misure dirette a
favorire lo sviluppo e la competitività del Paese e il sostegno dell’occupazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 agosto 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:

Titolo I Disposizioni per la stabilizzazione finanziaria

Art. 1
Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica

1. Gli importi indicati nella tabella di cui all’allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla voce “indebitamento”, riga
“totale”, per gli anni 2012 e 2013, sono incrementati, rispettivamente, di 6.000 milioni di euro e
2.500 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze entro il 25 settembre 2011, i predetti importi sono
ripartiti tra i Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti importi nella voce “saldo netto da finanziare”.
L’importo previsto, per l’anno 2012, al primo periodo del presente comma può essere ridotto di un
importo fino al 50 per cento delle maggiori entrate previste dall’articolo 7, comma 7, in
considerazione dell’effettiva applicazione dell’articolo 7, commi da 1 a 6, del presente decreto.

2. All’articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del
2011, sono soppresse le parole: “e, limitatamente all’anno 2012, il fondo per le aree sottoutilizzate”.

3. Le amministrazioni indicate nell’articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
all’esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e dall’articolo 2,
comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge
26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalità indicate nell’articolo 41, comma 10, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un’ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello
non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
risultanti a seguito dell’applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194
del 2009
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione
di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della
spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito
dell’applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009.
4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 3 entro il 31
marzo 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto
divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al
comma 3 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le
procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell’articolo 19,
commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
5. Restano esclusi dall’applicazione dei commi 3 e 4 il personale amministrativo operante presso gli
uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il
Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l’Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti
dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell’articolo 3, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001. Continua a trovare applicazione l’art. 6,comma 21 sexies, primo
periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
6. All’articolo 40 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, le parole: “del 5 per cento per l’anno 2013 e del 20 per cento a decorrere
dall’anno 2014”, sono sostituite dalle seguenti: “ del 5 per cento per l’anno 2012 e del 20 per cento
a decorrere dall’anno 2013”;
b) al comma 1-quater, primo periodo, le parole: “30 settembre 2013”, sono sostituite dalle seguenti:
“30 settembre 2012”;
c) al comma 1-quater, primo periodo, le parole: “per l’anno 2013”, sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2012”; nel medesimo periodo, le parole: “a decorrere dall’anno 2014”, sono sostituite
dalle seguenti: “ a decorrere dall’anno 2013”.

7. All’articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del
2011, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Nella ipotesi prevista dal primo periodo del
presente comma ovvero nel caso in cui non siano assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi
del comma 1 del presente articolo, con le modalità previste dal citato primo periodo può essere
disposto, nel rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale, il differimento, senza interessi, del
pagamento di emolumenti dovuti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tre rate annuali posticipate. Con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni tecniche
per l’attuazione del presente comma”.

8. All’articolo 20, comma 5, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del
2011, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’alinea, le parole: “per gli anni 2013 e successivi”, sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni
2012 e successivi”;
b) alla lettera a), le parole: “per 800 milioni di euro per l’anno 2013 e” sono soppresse; nella
medesima lettera, le parole: “a decorrere dall’anno 2014”, sono sostituite dalle seguenti: “a
decorrere dall’anno 2012”;
c) alla lettera b), le parole: “per 1.000 milioni di euro per l’anno 2013 e” sono soppresse; nella
medesima lettera, le parole: “a decorrere dall’anno 2014”, sono sostituite dalle seguenti: a decorrere
dall’anno 2012”;
d) alla lettera c), le parole: “per 400 milioni di euro per l’anno 2013”, sono sostituite dalle seguenti:
“per 700 milioni di euro per l’anno 2012”; nella medesima lettera, le parole: “a decorrere dall’anno
2014”, sono sostituite dalle seguenti: “ a decorrere dall’anno 2013”;
e) alla lettera d), le parole: “per 1.000 milioni di euro per l’anno 2013” sono sostituite dalle seguenti:
“per 1.700 milioni di euro per l’anno 2012”; nella medesima lettera, le parole: “a decorrere
dall’anno 2014”, sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’anno 2013”.

9. All’articolo 20, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: “ a decorrere dall’anno 2013”, sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere
dall’anno 2012”;
b) al comma 3, le parole: “ a decorrere dall’anno 2013”, sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere
dall’anno 2012”; nel medesimo comma, il secondo periodo è soppresso; nel medesimo comma, al
terzo periodo sostituire le parole “di cui a primi due periodi” con le seguenti: “di cui al primo
periodo”.

10. All’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: “ A decorrere dall’anno 2013”, sono sostituite dalle
seguenti: “A decorrere dall’anno 2012”,
b) al comma 1, lettera a), le parole: “ per l’anno 2013”, sono sostituite dalle seguenti: “ per gli anni
2012 e 2013”;
c) al comma 2, le parole: “Fino al 31 dicembre 2012”, sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31
dicembre 2011”.

11. La sospensione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall’articolo 1, comma
123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall’anno 2012, con
riferimento all’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E’ abrogato l’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23.

12. L’importo della manovra prevista dal comma 8 per l’anno 2012 può essere complessivamente
ridotto di un importo fino al 50 per cento delle maggiori entrate previste dall’articolo 7, comma 7,
in considerazione dell’effettiva applicazione dell’articolo 7, commi da 1 a 6, del presente decreto.
La riduzione è distribuita tra i comparti interessati con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, d’intesa con la Conferenza unificata. . La soppressione della misura della tariffa per gli atti
soggetti ad IVA. di cui all’articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella
tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, recante “Regolamento recante
norme di attuazione dell’articolo 56, comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la
determinazione delle misure dell’imposta provinciale di trascrizione”, ha efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in assenza del
decreto del Ministro dell’economia e delle finanza di cui al citato articolo 17, comma 6, del decreto
legislativo n. 68 del 2011. Per tali atti soggetti ad IVA, le misure dell’imposta provinciale di
trascrizione sono pertanto determinate secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA. Le
province, a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, percepiscono le somme dell’imposta provinciale di trascrizione conseguentemente
loro spettanti.

13. All’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodo: “Dall’anno 2012 il
fondo di cui al presente comma è ripartito, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base di
criteri premiali individuati da un’apposita struttura paritetica da istituire senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. La predetta struttura svolge compiti di monitoraggio sulle
spese e sull’organizzazione del trasporto pubblico locale. Il 50 per cento delle risorse è attribuito, in
particolare, a favore degli enti collocati nella classe degli enti più virtuosi; tra i criteri di virtuosità è
comunque inclusa l’attribuzione della gestione dei servizi di trasporto con procedura ad evidenza
pubblica.”.

14. All’articolo 15 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011,
dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui
il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine stabilito
dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi
consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed è
nominato un commissario con le modalità previste dal citato comma 1; se l’ente è già
commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il commissario approva il
bilancio, ove necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire l’equilibrio finanziario
dell’ente; quando ciò non sia possibile, il commissario chiede che l’ente sia posto in liquidazione
coatta amministrativa ai sensi del comma 1. Nell’ambito delle misure di cui al precedente periodo
il commissario può esercitare la facoltà di cui all’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25
giugno 2008, n 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei confronti del personale
che non abbia raggiunto l’anzianità massima contributiva di quaranta anni. ”.

15. Al comma 2 dell’art. 17 del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 122 del 2010, dopo la parola “emesse” sono aggiunte le parole “o contratte” e dopo le
parole “concedere prestiti”, sono aggiunte le seguenti: “o altre forme di assistenza finanziaria”.

16. Le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112,
convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014.

17. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: “ accogliere la richiesta”, sono sostituite dalle seguenti: “trattenere
in servizio il dipendente”; nel medesimo periodo, la parola: “richiedente”, è sostituita dalla
seguente: “dipendente”;
b) al terzo periodo, le parole: “ La domanda di”, sono sostituite dalle seguenti: “ La disponibilità
al”;
c) al quarto periodo, le parole: “ presentano la domanda”, è sostituita dalle seguenti: “esprimono la
disponibilità”.

18. Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esigenze
organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, possono disporre, nei confronti del personale appartenente alla carriera
prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di
scadenza dell’incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto. In tal caso il dipendente
conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove
necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di
posizione e di risultato o di altri fondi analoghi.

19. All’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, in fine sono è
aggiunte le seguenti parole: “; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente
in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.”.

20. All’articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, al comma 1, le parole “ 2020”, “2021”, “2022”, “2023”, “2024”, “2025”,
“2031” e “2032” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “2016”, “2017”, “2018”, “2019”,
“2020”, “2021”, “2027” e “2028”.

21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dalla predetta data all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, dopo le parole “anno scolastico e accademico” inserire la seguente: “dell’anno
successivo”. Resta ferma l’applicazione della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del
presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre
2011.

22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dalla predetta data all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 2 le parole “decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.”
sono sostituite dalle seguenti: “decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e,
nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli
ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento
dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili
nell’amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.”;
b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: “per raggiungimento dei limiti di
età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a
causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di
regolamento applicabili nell’amministrazione,”.

23. Resta ferma l’applicazione della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del comma 22
per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.

24. A decorrere dall’anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell’anno precedente,
sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non
conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi
Patroni in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì
precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero
coincidano con tale domenica.

25. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata , per l’anno 2012, di 2.000 milioni di euro.

26. All’articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il terzo periodo è inserito il seguente:
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad
obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, si prescinde dalla deliberazione consiliare di cui al
medesimo articolo 194, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

27. Il comma 17 dell’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: “17. Il Commissario
straordinario del Governo può estinguere, nei limiti dell’articolo 2 del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 18 marzo 2011, i debiti della gestione commissariale verso Roma
Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad avvenuta deliberazione del bilancio di
previsione per gli anni 2011 – 2013, con la quale viene dato espressamente atto dell’adeguatezza e
dell’effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate a
garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria.

28. La commissione di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 98 del 2011
convertito con legge n. 111 del 2011 è integrata con un esperto designato dal Ministro
dell’economia e delle finanze.

29. Ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche dì cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165 si applicano gli articoli 2103 e 2104 del codice civile con specifico riferimento
all’esigibilità della prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze,
tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di
razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto.
Nelle more della disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto di informativa
preventiva, e il trasferimento è consentito in ambito del territorio regionale di riferimento.

30. All’aspettativa di cui all’art. 1, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in
legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica la disciplina prevista dall’art. 8 comma 2 della legge 15
luglio 2002 n. 145; resta ferma comunque l’applicazione, anche nel caso di collocamento in
aspettativa, della disciplina di cui all’art. 7-vicies quinquies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito con legge 31 marzo 2005, n. 43, alle fattispecie ivi indicate.

31. Gli enti pubblici non economici inclusi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2011, n. 196, con una dotazione organica inferiore alle settanta unità, con esclusione
degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti la cui funzione
consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle
deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000. n. 211, istitutiva della Giornata della
memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità
portuali e degli enti parco, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite
all’amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella
titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L’amministrazione così
individuata succede a titolo universale all’ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne
acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato,
alla prima scadenza successiva alla soppressione dell’ente, non possono essere rinnovati o
prorogati.

32. All’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fine, è aggiunto il
seguente periodo: “Nell’ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della
liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell’applicazione
dell’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive modificazioni, l’ultimo stipendio va individuato nell’ultima retribuzione percepita prima
del conferimento dell’incarico avente durata inferiore a tre anni.”. La disposizione del presente
comma si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto nonché agli incarichi aventi comunque decorrenza successiva al 1° ottobre 2011.

Art. 2
Disposizioni in materia di entrate

1. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto
conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in
sede europea, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, sul reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà
del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per
cento sulla parte eccedente 150.000 euro. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito
complessivo, ai sensi dell’articolo 10 del citato testo unico n. 917 del 1986. Ai fini della
determinazione del contributo di solidarietà si tiene conto delle disposizioni di cui all’articolo 9,
comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e di cui all’articolo 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l’accertamento, la riscossione
e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le
imposte sui redditi.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre
2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, garantendo
l’assenza di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando il coordinamento tra le disposizioni
contenute nel presente articolo e quelle contenute nei citati articolo 9, comma 2, del decreto legge n.
78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, articolo 18, comma 22-bis,
del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare
maggiori entrate, potendo tra l’altro introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad
estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a
totalizzazione nazionale, variare l’assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi
ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del
compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Il Direttore generale
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell’economia e
delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 31 dicembre 2011, tenuto anche conto dei
provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati
eventualmente intervenuti, l’aumento dell’aliquota di base dell’imposta di consumo sulle sigarette
prevista dall’allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.
L’attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non
inferiore a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal
presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.

4. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di
prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al
portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, sono adeguate all’importo di euro duemilacinquecento; conseguentemente, nel comma 13 del
predetto articolo 49, le parole: «30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre
2011».

5. All’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-
quinquies, sono inseriti i seguenti:
“2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini
professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere il
documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la
sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione all’albo o all’ordine per un periodo da tre
giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a
sei mesi. In deroga all’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo n. 472 del 1997, il
provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati
all’ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell’albo affinché ne sia data
pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.
2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell’esercizio in
forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma è
disposta nei confronti di tutti gli associati.”.

6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui
all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi
diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto,
ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento.

7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro
provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del medesimo decreto nei seguenti
casi:
a) obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati;
b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell’articolo 168-bis del medesimo testo unico;
c) titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui all’articolo 8, comma 4 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106.

8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica altresì agli interessi di cui al comma 8-
bis dell’articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
agli utili di cui all’articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui
al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

9. La misura dell’aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro
provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

10. Per i dividendi e proventi ad essi assimilati la misura dell’aliquota di cui al comma 6 si
applica a quelli percepiti dal 1° gennaio 2012.

11. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
1° aprile 1996, n. 239, la misura dell’aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e
ad ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 maturati a partire dal 1° gennaio 2012.

12. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, la misura dell’aliquota di cui al comma 6 si applica sui risultati maturati a
partire dal 1° gennaio 2012.

13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 26:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “I soggetti indicati nel comma 1
dell’articolo 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una
ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai
possessori”;
2) al comma 3, il secondo e terzo periodo sono soppressi;
3) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: “I soggetti indicati nel comma 1
dell’articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1,
dell’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui
predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento. Nel caso dei rapporti indicati nella
lettera g-bis), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli
interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti”;
4) al comma 5, il terzo periodo è soppresso;

b) all’articolo 26-quinquies, al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole “prospetti
periodici” sono aggiunte le seguenti: “al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e
altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato
ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo
precedente.”.

c) all’articolo 27:
1) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;
2) al comma 3, all’ultimo periodo, le parole “quattro noni” sono sostituite dalle
seguenti: “di un quarto”;

14. Nella legge 23 marzo 1983, n. 77, all’articolo 10-ter, dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente comma: “2-bis. I proventi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati al netto di una quota dei
proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della
quota dei proventi di cui al periodo precedente.”.

15. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 18, comma 1, le parole “commi 1-bis e 1-ter” sono sostituite dalle parole
“comma 1-bis”;
b) all’articolo 73, il comma 5-quinquies, è sostituito dal seguente: “Gli organismi di
investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con
sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 11-
bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le
ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo di imposta. Non si applicano la ritenuta prevista
dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari e le
ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall’articolo 26-quinquies del
predetto decreto nonché dall’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni.”

16. Nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, nella legge 4
agosto 1990, n. 227, all’articolo 4, comma 1, le parole “e 1-ter” sono soppresse.

17. Nella legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 115 dell’articolo 3 è sostituito dal
seguente: “Se i titoli indicati nel comma 1 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui
capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri
dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo che sono
inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero da quote, gli interessi passivi sono deducibili a condizione che, al momento di emissione, il
tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le
obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione
europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella
lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente
al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, delle
obbligazioni e dei titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il tasso di rendimento effettivo
all’emissione superi i limiti di cui al periodo precedente, gli interessi passivi eccedenti l’importo
derivante dall’applicazione dei predetti tassi sono indeducibili dal reddito di impresa. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze i limiti indicati nel primo periodo possono essere variati
tenendo conto dei tassi effettivi di remunerazione delle obbligazioni e dei titoli similari rilevati nei
mercati regolamentati italiani. I tassi effettivi di remunerazione sono rilevati avendo riguardo, ove
necessario, all’importo e alla durata del prestito nonché alle garanzie prestate.”.

18. Nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2:
1) il comma 1-ter è abrogato;
2) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: “L’imposta di cui al comma 1-
bis si applica sugli interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati al comma 1.”;
3) nel comma 2, le parole “commi 1, 1-bis e 1-ter” sono sostituite, ovunque
ricorrano, dalle parole “commi 1 e 1-bis”;

b) all’articolo 3, comma 5, le parole “commi 1-bis e 1-ter” sono sostituite dalle parole
“comma 1-bis”;
c) all’articolo 5, le parole “commi 1, 1-bis e 1-ter” sono sostituite, ovunque ricorrano,
dalle parole “commi 1 e 1-bis”.

19. Nel decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 5, al comma 2, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: “Ai fini del
presente comma, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’articolo 31
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle
obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo
168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del 62,5 per cento
dell’ammontare realizzato;”;
b) all’articolo 6, al comma 1, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: “Ai fini del
presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’articolo 31
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle
obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo
168-bis del medesimo testo unico sono computati nella misura del 62,5 per cento dell’ammontare
realizzato;”;

c) all’articolo 7:

a) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “la ritenuta prevista dal
comma 2 dell’articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei
conti correnti bancari;”;
b) al comma 3, lettera c), le parole “del 12,50 per cento”, ovunque ricorrano, sono
soppresse;
c) al comma 4, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: “Ai fini del presente
comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse
dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 sono computati nella misura del 62,5 per cento dell’ammontare realizzato;”.

20. Nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, all’articolo 6, comma 1, le parole “del 12,50 per cento” sono soppresse.

21. Nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, all’articolo 17, comma 3, le parole “del
12,50 per cento,” sono soppresse.

22. Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza
patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da
intermediari vigilati dalla Banca d’Italia o da soggetti vigilati dall’ISVAP e diversi da azioni e titoli
similari, si applica il regime fiscale di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Le
remunerazioni dei predetti strumenti finanziari sono in ogni caso deducibili ai fini della
determinazione del reddito del soggetto emittente; resta ferma l’applicazione dell’articolo 96 e
dell’articolo 109, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La presente disposizione si applica con riferimento agli
strumenti finanziari emessi a decorrere dal 20 luglio 2011.

23. I redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da
assoggettare a ritenuta, ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta
sostitutiva, ai sensi dell’articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri
titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo
precedente.

24. Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012.

25. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell’articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216;
b) i commi da 1 a 4 dell’articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.

26. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 8, per gli interessi e altri
proventi soggetti all’imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli
intermediari di cui all’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto provvedono ad effettuare addebiti
e accrediti del conto unico di cui all’articolo 3 del citato decreto alla data del 31 dicembre 2011, per
le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno
dalla data del 31 dicembre 2011, ovvero in occasione della scadenza della cedola o della cessione o
rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Per i titoli espressi in
valuta estera si tiene conto del valore del cambio alla data del 31 dicembre 2011. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di svolgimento delle operazioni di
addebito e di accredito del conto unico.

27. Ai redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da
contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, si applica l’aliquota del 12,5 per cento sulla parte di
redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza ed il 31
dicembre 2011. Ai fini della determinazione dei redditi di cui al precedente periodo si tiene conto
dell’ammontare dei premi versati a ogni data di pagamento dei premi medesimi e del tempo
intercorso tra pagamento dei premi e corresponsione dei proventi, secondo le disposizioni stabilite
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere
da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 sono
portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1,
lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati successivamente, per una quota
pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti
dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461.
29. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, agli effetti della determinazione delle
plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi
dell’articolo 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, può essere
assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato,
strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, a condizione che:
a) il contribuente opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze, delle
minusvalenze e dei proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui
all’articolo 73, comma 5-quinquies, a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di
diritto estero, di cui all’articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77;
b) provveda al versamento dell’imposta sostitutiva eventualmente dovuta, secondo i
criteri di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
30. Ai fini del comma 29, nel caso di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, l’opzione di cui alla lettera a) del comma 29 è esercitata, in sede di dichiarazione
annuale dei redditi e si estende a tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti; l’imposta sostitutiva
dovuta è corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dal comma 4 dello stesso articolo 5.
Nel caso di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l’opzione si estende
a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione e può essere
esercitata entro il 31 marzo 2012; l’imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16
maggio 2012, ricevendone provvista dal contribuente.
31. Ove non siano applicabili le disposizioni dei commi 29 e 30, per i proventi di cui
all’articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione agli
organismi e fondi di cui al primo periodo del presente comma l’opzione può essere esercitata entro
il 31 marzo 2012, con comunicazione ai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi
medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni; l’imposta sostitutiva è versata
dai medesimi soggetti entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal contribuente.

32. Le minusvalenze e perdite di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-
quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma
precedente sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all’articolo
67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati successivamente,
fino al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare.
33. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, gli eventuali risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre
2011 sono portati in deduzione dai risultati di gestione maturati successivamente, per una quota pari
al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati
negativi di gestione previsti dall’articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461.

34. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di
applicazione dei commi da 29 a 32.

35 All’ultimo periodo del comma 4 bis dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146,
dopo la parola “446” sono aggiunte le seguenti: “e che i contribuenti interessati risultino congrui
alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al periodo di
imposta precedente”. All’articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1999, n. 195, dopo le parole “o aree territoriali” sono aggiunte le seguenti: “, o per aggiornare o
istituire gli indicatori di cui all’articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146”.

36. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all’Erario, per essere
destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in
sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale.”.     
 

Titolo II Liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo

Art. 3
Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività
economiche

1. In attesa della revisione dell’articolo 41 della Costituzione, Comuni, Province, Regioni e
Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività
economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla
legge nei soli casi di:
a)vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l’utilità sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione
delle specie animali e vegetali, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
e) disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena
tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni
normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente
diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell’autocertificazione
con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l’adeguamento al
principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione
normativa.

4. L’adeguamento di Comuni, Province e Regioni all’obbligo di cui al comma 1 costituisce
elemento di valutazione della virtuosità dei predetti enti ai sensi dell’art. 20, comma 3, del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Fermo restando l’esame di Stato di cui all’art. 33 comma 5 della Costituzione per l’accesso alle
professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio
dell’attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei
professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca
l’effettiva possibilità di scelta degli utenti nell’ambito della più ampia informazione relativamente ai
servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:
a) l’accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull’autonomia e
sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di
una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa
professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente
laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o
indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell’attività in forma societaria, della sede
legale della società professionale,
b) previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua
permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali.
La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è
sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale
previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione deve conformarsi a criteri che
garantiscano l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e il suo adeguamento costante
all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere
corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine
di accelerare l’accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere
complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita
convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o
della laurea magistrale o specialistica; .
d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all’atto del conferimento
dell’incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E’ ammessa la
pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del
principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo
tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione
dell’incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente
è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la
prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite
con decreto dal Ministro della Giustizia;
e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti
dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento
dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e
il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma
possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti
previdenziali dei professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione di organi a livello territoriale,
diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l’istruzione e
la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di
consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro
dei consigli di disciplina nazionali e territoriali.
g) La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le
specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle
prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono
essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l’accesso alle attività economiche e il
loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.

7. Le disposizioni vigenti che regolano l’accesso e l’esercizio delle attività economiche devono
garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative
all’introduzione di restrizioni all’accesso e all’esercizio delle attività economiche devono essere
oggetto di interpretazione restrittiva.

8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste
dall’ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l’entrata in vigore del presente decreto.

9. Il termine “restrizione’”, ai sensi del comma 8, comprende :
a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate
ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area
geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l’esercizio,
senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della
popolazione o di altri criteri di fabbisogno;
b) l’attribuzione di licenze o autorizzazioni all’esercizio di una attività economica solo dove ce
ne sia bisogno secondo l’autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando
l’offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l’esercizio di
una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento
all’intero territorio nazionale o ad una certa area geografica ;
c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e
l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una determinata area;
d) l’imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all’esercizio della
professione o di una attività economica;
e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree
geografiche;
f) la limitazione dell’esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei
confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
g) la limitazione dell’esercizio di una attività economica attraverso l’indicazione tassativa della
forma giuridica richiesta all’operatore;
h) l’imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi,
indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l’applicazione di un
coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;
l) l’obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all’attività svolta.

10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9 precedente possono essere revocate con
regolamento da emanare ai sensi dell’articolo17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall’entrata in vigore del presente
decreto.

11. Singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall’abrogazione delle
restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni
previste dal comma 9, può essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita
l’Autorità per la concorrenza ed il mercato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge qualora:
a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico;
b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di
interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all’interesse pubblico cui è
destinata;
c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o,
nel caso di società, sulla sede legale dell’impresa.

12. All’articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice
dell’ordinamento militare sostituire la lettera d) con la seguente:
“d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a), sono destinati, previa
verifica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze della compatibilità finanziaria con gli
equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte
dell’Italia, dell’indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e
crescita, al Ministero della difesa, mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le
riassegnazioni agli stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all’entrata del bilancio dello
Stato, per confluire nei fondi di cui all’articolo 619, per le spese di riallocazione di funzioni, ivi
incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione del settore
infrastrutturale della difesa, nonché, fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui
all’articolo 1836, previa deduzione di una quota parte corrispondente al valore di libro degli
immobili alienati e una quota compresa tra il 5 e il 10 per cento che può essere destinata agli enti
territoriali interessati, in relazione alla complessità e ai tempi dell’eventuale valorizzazione. Alla
ripartizione delle quote si provvede con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con
mezzi di evidenza informatica, al Ministero dell’economia e delle finanze;”.

Art. 4

(Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa
dell’unione europea)

1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera
prestazione dei servizi, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica, di seguito “servizi pubblici locali”, liberalizzando tutte le
attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del
servizio e limitando, negli altri casi, l’attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base
ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un
servizio rispondente ai bisogni della comunità.

2. All’esito della verifica l’ente adotta una delibera quadro che illustra l’istruttoria compiuta ed
evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e,
viceversa, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l’equità all’interno della comunità
locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.

3. Alla delibera di cui al comma precedente è data adeguata pubblicità; essa è inviata all’Autorità
garante della concorrenza e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge 10
ottobre 1990, n. 287.

4. La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente
decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa è comunque
effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi.

5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l’erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto
la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo
economico e civile delle comunità locali, definiscono preliminarmente, ove necessario, gli
obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende
esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della
disponibilità di bilancio destinata allo scopo.

6. All’attribuzione di diritti di esclusiva ad un’impresa incaricata della gestione di servizi pubblici
locali consegue l’applicazione di quanto disposto dall’articolo 9 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, e successive modificazioni.

7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi
da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista
dall’articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive
modificazioni.

8. Nel caso in cui l’ente locale, a seguito della verifica di cui al comma 1, intende procedere
all’attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali
avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in
particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Le medesime
procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa
distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente
autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.

9. Le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad
evidenza pubblica, sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge.

10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, possono essere
ammesse alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi pubblici
locali a condizione che documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle
gare indette negli Stati di provenienza per l’affidamento di omologhi servizi.

11. Al fine di promuovere e proteggere l’assetto concorrenziale dei mercati interessati, il bando di
gara o la lettera di invito relative alle procedure di cui ai commi 8, 9, 10:
a) esclude che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali
per l’effettuazione del servizio possa costituire elemento discriminante per la
valutazione delle offerte dei concorrenti;
b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara siano
proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio e che la definizione
dell’oggetto della gara garantisca la più ampia partecipazione e il conseguimento di
eventuali economie di scala e di gamma;
c) indica, ferme restando le discipline di settore, la durata dell’affidamento
commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali
previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni caso la durata
dell’affidamento non può essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti
investimenti;
d) può prevedere l’esclusione di forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti
che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla
gara, qualora, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l’aggregazione o la
collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di
un’oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero
degli operatori del mercato di riferimento;
e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata
dall’ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;
f) indica i criteri e le modalità per l’individuazione dei beni di cui al commi 29, e per la
determinazione dell’eventuale importo spettante al gestore al momento della
scadenza o della cessazione anticipata della gestione ai sensi del comma 30;
g) prevede l’adozione di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza informativa e
qualità del servizio.
12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11, nel caso di procedure aventi ad
oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio, al quale deve essere conferita una
partecipazione non inferiore al 40 per cento, e l’attribuzione di specifici compiti operativi
connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera di invito assicura che:
a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio
prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;
b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla
gestione del servizio per l’intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si
verifica, si proceda a un nuovo affidamento;
c) siano previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della
gestione.

13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il valore economico del servizio
oggetto dell’affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui,
l’affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i
requisiti richiesti dall’ordinamento europeo per la gestione cosiddetta “in house”.

14. Le società cosiddette “in house” affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali
sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con il concerto
del Ministro per le riforme per il federalismo, in sede di attuazione dell’articolo 18, comma
2-bis. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133,
e successive modificazioni. Gli enti locali vigilano sull’osservanza, da parte dei soggetti
indicati al periodo precedente al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di
stabilità interno.

15. Le società cosiddette “in house” e le società a partecipazione mista pubblica e privata,
affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l’acquisto di beni e servizi, le
disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

16. L’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, limitatamente alla gestione del servizio per il quale le società di cui al comma
1, lettera c), del medesimo articolo sono state specificamente costituite, si applica se la
scelta del socio privato è avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica le
quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di specifici
compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Restano ferme le altre condizioni
stabilite dall’articolo 32, comma 3, numeri 2) e 3), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni.

17. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2-bis, primo e secondo periodo, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, le società a partecipazione pubblica che gestiscono
servizi pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il
reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di
cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino
all’adozione dei predetti provvedimenti, è fatto divieto di procedere al reclutamento di
personale ovvero di conferire incarichi. Il presente comma non si applica alle società quotate
in mercati regolamentati.

18. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società cosiddette “in
house” e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall’ente
locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale
aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo
statuto dell’ente locale, alla vigilanza dell’organo di revisione di cui agli articoli 234 e
seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Restano
ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
19. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell’ente locale,
nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di
indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la
gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel
caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento
dell’incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali. Alle società quotate nei mercati
regolamentati si applica la disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.

20. Il divieto di cui al comma 19 opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini
entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro
che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di
consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la
gestione del servizio pubblico locale.

21. Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che
nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui
all’articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,
negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società.

22. I componenti della commissione di gara per l’affidamento della gestione di servizi pubblici
locali non devono aver svolto né svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.

23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale, di cui
al comma 21, non possono essere nominati componenti della commissione di gara
relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale.

24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di componenti di
commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede
giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.

25. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara le cause di astensione previste
dall’articolo 51 del codice di procedura civile.

26. Nell’ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall’ente locale che la indice, i
componenti della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori
dell’ente locale stesso.

27. Le incompatibilità e i divieti di cui al presente articolo si applicano alle nomine e agli
incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

28. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti
privati.

29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione
anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro
pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la
prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi del comma 11, lettera f), dall’ente
affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami.

30. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui al comma 1 non sono stati
interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un
importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali
contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. Restano ferme le disposizioni
contenute nelle discipline di settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nonché restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima
dell’entrata in vigore del presente decreto.

31. L’importo di cui al comma 30 è indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara
indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o
della cessazione anticipata della gestione.

32. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come
modificato dall’articolo 1, comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive
modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dal
presente decreto è il seguente:
a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla
somma di cui al comma 13, nonché gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi
di cui alle successive lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza necessità
di apposita deliberazione dell’ente affidante, alla data del 31 marzo 2012;
b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata,
qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad
evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali non abbiano
avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti
operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza
necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, alla data del 30 giugno 2012;
c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata,
qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad
evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, , le quali abbiano
avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti
operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel
contratto di servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione
pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di
servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche
progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di
collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una
quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per
cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli
affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione
dell’ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre
2015.
33. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche
non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, che, in Italia o all’estero, gestiscono di
fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali
in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi
del comma 12, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle
altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall’attività di erogazione dei
servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali
diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né
tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né
partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione
e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste
direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, nonché
al socio selezionato ai sensi del comma 12. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici
locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara
successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza
pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.
34. Sono esclusi dall’applicazione del presente capo il servizio idrico integrato, ad eccezione di
quanto previsto dai commi 19 a 26, il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di distribuzione di energia elettrica, di
cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, il
servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, nonché la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475.
35. Restano salve le procedure di affidamento già avviate all’entrata in vigore del presente
decreto.

Art. 5
Norme in materia di società municipalizzate

1. Una quota del Fondo infrastrutture di cui all’art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle
disponibilità in base alla legislazione vigente e comunque fino a 250 milioni di euro per l’anno
2013 e 250 milioni di euro per l’anno 2014, è destinata, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ad
investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedano, rispettivamente, entro il
31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni azionarie in
società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico.
L’effettuazione delle dismissioni è comunicata ai predetti Dicasteri. Le spese effettuate a valere
sulla predetta quota sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno. La quota assegnata a
ciascun ente territoriale non può essere superiore ai proventi della dismissione effettuata. La
quota non assegnata agli enti territoriali è destinata alle finalità previste dal citato articolo 6-
quinquies.
Art. 6
Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di
inizio attività. Ulteriori semplificazioni

1. All’art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole «primo periodo del comma 3» sono inserite le seguenti: «ovvero
di cui al comma 6-bis»;

b) al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: «disposizioni di cui», sono inserite le
seguenti: «al comma 4 e»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio
attività si riferiscono ad attività liberalizzate e non costituiscono provvedimenti taciti
direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti
all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogati:

a) il comma 1116, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) l’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102;

c) il comma 2, lettera a), dell’articolo 188-bis, e l’articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e successive modificazioni;

d) l’articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

e) il comma 1, lettera b), dell’articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

f) l’articolo 36, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, limitatamente al capoverso «articolo
260-bis»;

g) il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre
2009 e successive modificazioni;

h) il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n.
52.

3. Resta ferma l’applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti; in particolare, ai
sensi dell’articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i relativi
adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di
carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

4. All’art. 35, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono soppresse le seguenti parole: “ubicato nei
comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte”.

5. All’ articolo 81 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente:
« 2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 5, DigitPA, mette a disposizione,
attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per 1’interconnessione e
1’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al
fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l’autenticazione certa
dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.».

6. Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare, entro il 31 dicembre 2013, la infrastruttura
prevista dall’articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di
consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione debitoria dei cittadini nei
confronti dello Stato.

Art. 7
Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche e misure di perequazione nei settori
petrolifero, dell’energia elettrica e del gas

1. Al comma 16 dell’articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole: “superiore a 25 milioni di euro”, sono sostituite dalle seguenti: “superiore a
10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro”;
b) la lettera c) è sostituita dalle seguenti: “c) produzione, trasmissione e dispacciamento,
distribuzione o commercializzazione dell’energia elettrica; c-bis) trasporto o distribuzione del gas
naturale”;
c) le parole da: “La medesima disposizione” fino a “o eolica” sono soppresse.

2. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 16
dell’articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

3. Per i tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, l’aliquota
dell’addizionale di cui al comma 16 dell’articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è
aumentata di 4 punti percentuali.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non rilevano ai fini della determinazione dell’acconto di
imposta dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

6. A quanto previsto dai commi 1 e 3 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al
comma 18 dell’articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, relative al divieto di traslazione
dell’onere sui prezzi al consumo.

7. Dall’attuazione del presente articolo derivano maggiori entrate stimate non inferiori a 1.800
milioni di euro per l’anno 2012 e 900 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

Titolo III Misure a sostegno dell’occupazione

Art. 8
Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità

1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze
sindacali operanti in azienda possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore
occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi
di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e
all’avvio di nuove attività.

2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti
l’organizzazione del lavoro e della produzione incluse quelle relative: a) agli impianti audiovisivi e
alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e
inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o
flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di
lavoro; d) alla disciplina dell’orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del
rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA,
alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto
di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in
concomitanza del matrimonio.

3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima
dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di
tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato
approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.

Art. 9
Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni

1. All’articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 devono essere
rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati
che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono
parte di un gruppo ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d’obbligo di ciascuna
impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al
collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a
compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese
del gruppo aventi sede in Italia»;
b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:
«8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facoltà di cui al comma 8 trasmettono in via
telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della
stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all’articolo 31 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il prospetto di cui all’articolo 9, comma 6, dal quale risulta
l’adempimento dell’obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità
produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo»;
«8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere
in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore
a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in
altre unità produttive della medesima regione»; «8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme
incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter».

Art. 10
Fondi interprofessionali per la formazione continua

1. All’articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole «si possono
articolare regionalmente o territorialmente» aggiungere le seguenti parole «e possono altresì
utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di apprendisti e
collaboratori a progetto».

Art. 11
Livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini

1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso
degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee
garanzie all’espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici,
psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i
condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non
curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere
promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal
conseguimento dei relativo titolo di studio.

2. In assenza di specifiche regolamentazione regionali trovano applicazione, per quanto compatibili
con le disposizioni di cui al comma che precede, l’articolo 18 della legge 24 giugno 1997 e il
relativo regolamento di attuazione.

Art. 12
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
1. Dopo l’articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 603-bis. – (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). – Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque svolga un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera
o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o
intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la
reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore
reclutato.
Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle
seguenti circostanze:
1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi
nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale,
all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro,
tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale; 4) la
sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni
alloggiative particolarmente degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto
riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 603-ter. – (Pene accessorie). – La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente
ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l’interdizione
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere
contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica
amministrazione, e relativi subcontratti. La condanna per i delitti di cui al primo comma importa
altresì l’esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell’Unione europea, relativi al settore di attività
in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. L’esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque
anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi
dell’articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3)».

Titolo IV Riduzione dei costi degli apparati istituzionali

Art. 13
Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali.
Incompatibilità. Riduzione delle spese per i referendum

1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai membri degli organi costituzionali si applica, senza effetti a fini previdenziali,
una riduzione delle retribuzioni o indennità di carica superiori a 90.000 Euro lordi annui previste
alla data di entrata in vigore del presente decreto, in misura del 10 per cento per la parte eccedente i
90.000 euro e fino a 150.000 euro, nonché del 20 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. A
seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque
inferiore a 90.000 euro lordi annui.

2. L’indennità parlamentare è ridotta del 50 per cento per i parlamentari che svolgano qualsiasi
attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento
dell’indennità medesima. La riduzione si applica a decorrere dal mese successivo al deposito presso
la Camera di appartenenza della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche di cui
alla legge 5 luglio 1982, n. 441 dalla quale emerge il superamento del limite di cui al primo periodo.

3. La carica di parlamentare è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica elettiva. Tale
incompatibilità si applica a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore
del presente decreto.

4. Le Camere individuano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
modalità più adeguate per correlare l’indennità parlamentare al tasso di partecipazione di ciascun
parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e delle Commissioni.

5. All’articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo
anno, debba tenersi più di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi
dell’articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i referendum abrogativi nella
medesima data.”.

Art. 14
Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali.

1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito del coordinamento della finanza
pubblica, le Regioni, anche a statuto speciale, ai fini della collocazione nella classe di enti
territoriali più virtuosa di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, oltre al rispetto dei parametri già
previsti dal predetto articolo 20, debbono adeguare, nell’ambito della propria autonomia statutaria e
legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri:

a) previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente
della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad
un milione di abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti;
a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti; a 50 per le Regioni
con popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino
ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto milioni
di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello
attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale
successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le Regioni che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri
regionali inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possono aumentarne il
numero;
b) previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un
quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all’unità
superiore. La riduzione deve essere operata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla prima legislatura
regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2012, in attuazione di quanto previsto dall’articolo
3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
marzo 2010, n. 42, degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in
favore dei consiglieri regionali entro il limite dell’indennità massima spettante ai membri
del Parlamento, così come rideterminata ai sensi dell’articolo 1 del presente decreto;
d) previsione che il trattamento economico dei consiglieri regionali sia commisurato
all’effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale;
e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale
organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione
dell’ente; i componenti tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco nel
quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel
Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e
gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;
f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con
efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, al sistema previdenziale contributivo per i
consiglieri regionali;
g) limitatamente alle Regioni a statuto speciale, soppressione delle province secondo
quanto previsto dall’articolo 3 del presente decreto, in conformità con gli statuti di
autonomia.

Art. 15
Soppressione di Province e dimezzamento dei consiglieri e assessori

1. In attesa della complessiva revisione della disciplina costituzionale del livello di governo
provinciale, a decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppresse tutte le Province, salvo quelle la cui
popolazione rilevata al censimento generale della popolazione del 2011 sia superiore a 300.000
abitanti o la cui superficie complessiva sia superiore a 3.000 chilometri quadrati.
2. Entro il termine fissato al comma 1 per la soppressione delle Province, i Comuni del
territorio della circoscrizione delle Province soppresse esercitano l’iniziativa di cui all’articolo 133
della Costituzione al fine di essere aggregati ad un’altra provincia all’interno del territorio
regionale, nel rispetto del principio di continuità territoriale.
3. In assenza di tale iniziativa entro il termine di cui al comma 1 ovvero nel caso in cui entro
il medesimo termine non sia ancora entrata in vigore la legge statale di revisione delle circoscrizioni
provinciali, le funzioni esercitate dalle province soppresse sono trasferite alle Regioni, che possono
attribuirle, anche in parte, ai Comuni già facenti parte delle circoscrizioni delle Province soppresse
oppure attribuirle alle Province limitrofe a quelle soppresse, delimitando l’area di competenza di
ciascuna di queste ultime. In tal caso, con decreto del Ministro dell’Interno, sono trasferiti alla
Regione personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.
4. Non possono, in ogni caso, essere istituite Province in Regioni con popolazione inferiore
a 500.000 abitanti.
5. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data
di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori
provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto è
ridotto della metà, con arrotondamento all’unità superiore. Resta fermo quanto previsto dai commi
da 1 a 3 del presente articolo.
6. La soppressione delle Province di cui al comma 1 determina la soppressione degli uffici
territoriali del governo aventi sede nelle province soppresse, con decreto del ministro dell’interno
sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
7. Fermo quanto previsto dal comma 6, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, si procede alla revisione delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche presenti
nelle province soppresse.

Art. 16
Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l’ottimale
coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il
migliore svolgimento delle funzioni amministrative, a decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei Comuni con popolazione
pari o inferiore a 1.000 abitanti, il Sindaco è il solo organo di governo e sono soppressi la
Giunta ed il Consiglio comunale. Tutte le funzioni amministrative sono esercitate
obbligatoriamente in forma associata con altri Comuni contermini con popolazione pari o
inferiore a 1.000 abitanti mediante la costituzione, nell’ambito del territorio di una
provincia, salvo quanto previsto dall’articolo 3 del presente decreto, dell’unione municipale.
2. Nei Comuni di cui al comma 1, il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto. Ciascun
elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di Sindaco, segnando il relativo
contrassegno o il nominativo sulla scheda elettorale. E’ proclamato eletto Sindaco il
candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si
applica l’articolo 71 del Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Restano ferme le norme vigenti in materia di ineleggibilità, incandidabilità e
incompatibilità e per la presentazione della candidatura previste per i Sindaci dei comuni
con popolazione fino a 1.000 abitanti.
3. L’unione municipale è costituita dai comuni contermini con popolazione pari o inferiore a
1.000 abitanti al fine dell’esercizio in forma associata di tutte le funzioni amministrative e
dei servizi pubblici di spettanza comunale. La complessiva popolazione residente nel
territorio dell’unione municipale è pari almeno a 5.000 abitanti, salvo diverso limite
demografico individuato con delibera della Giunta regionale.
4. Nel caso in cui non vi siano altri Comuni contermini con popolazione inferiore a 1000
abitanti, a tali Comuni si applicano, ai fini della composizione degli organi di governo, le
norme previste per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti di cui all’articolo 6,
comma 1, lettera a) del presente decreto. I comuni di cui al primo periodo costituiscono, con
i comuni contermini, unioni di comuni, ai sensi dell’articolo 32 del citato Testo unico al fine
di ridurre le spese complessive.
5. Gli organi dell’unione municipale sono l’assemblea municipale, il presidente dell’unione
municipale e la giunta municipale. L’assemblea municipale è costituita dai sindaci dei
comuni costituenti l’unione municipale ed esercita, sul territorio dell’unione municipale, le
competenze attribuite dal citato Testo unico ai Consigli comunali L’assemblea municipale
elegge, nel suo seno, il Presidente dell’unione municipale, al quale spettano, sul territorio
dell’unione municipale, le competenze del Sindaco stabilite dall’articolo 50 del citato Testo
unico. Spettano ai Sindaci dei comuni facenti parte dell’unione municipale le attribuzioni di
cui all’articolo 54 del citato Testo unico. Il Presidente dell’unione municipale nomina, fra i
componenti l’assemblea municipale, la giunta municipale, composta da un numero di
assessori non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione uguale a quella
complessiva dell’unione municipale. La Giunta esercita, sul territorio dell’unione
municipale, le competenze di cui all’articolo 48 del citato Testo unico.
6. Lo statuto dell’unione municipale individua le modalità di funzionamento degli organi di cui
al comma 5 e ne disciplina i rapporti.
7. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, è
disciplinato il procedimento di prima costituzione dell’unione municipale, prevedendo in
ogni caso che, nel caso in cui siano decorsi sei mesi dalla data di rinnovo dei comuni di cui
al comma 1 e la costituzione dell’unione municipale non sia avvenuta, il Prefetto stabilisca
per i Comuni interessati un termine per adempiere. Decorso inutilmente detto termine, il
Prefetto nomina un commissario ad acta al fine di provvedere alla convocazione
dell’Assemblea municipale per gli adempimenti previsti.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ordinamento e
funzionamento dei Comuni.

9. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto:
a) per i comuni con popolazione superiore a 1000 e fino a 3000 abitanti, il consiglio
comunale è composto, oltre al Sindaco, da cinque consiglieri ed il numero massimo degli
assessori è stabilito in due;
b) per i comuni con popolazione superiore a 3000 e fino a 5000 abitanti, il consiglio
comunale è composto, oltre al Sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli
assessori è stabilito in tre;
c) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio
comunale è composto, oltre al Sindaco, da nove consiglieri ed il numero massimo degli
assessori è stabilito in quattro.
10. All’articolo 14, comma 31, alinea, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole:
«5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più
piccolo tra quelli associati», sono sostituite dalle seguenti: «10.000 abitanti, salvo diverso
limite demografico individuato con delibera della Giunta regionale,»; le lettere b) e c) del
medesimo comma 31 sono sostituite dalla seguente: “b) entro il 31 dicembre 2012 con
riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell’articolo 21, comma 5,
della citata legge n. 42 del 2009”.
11. A decorrere dal primo rinnovo del collegio dei revisori successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto, i revisori dei conti dei Comuni sono scelti mediante estrazione
da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello
provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39, in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e
gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. Con decreto del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione
del presente comma..
12. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate,
per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’articolo 227 del
Testo unico degli enti locali di cui al 18 agosto 2000, n. 267. Tale prospetto è trasmesso alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni
dall’approvazione del rendiconto, sul sito internet dell’ente locale. Con atto di natura non
regolamentare, adottato d’intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell’Interno, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo
periodo.
13. All’articolo 14, comma 32, alinea del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «31 dicembre 2013» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»; alla lettera a), del medesimo comma 32, le
parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
14. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle
spese da parte degli enti locali, il Prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano
attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall’articolo 2, comma 186, lettera e) della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dell’articolo 14, comma 32,
del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Nel caso in cui, all’esito dell’accertamento, il
Prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo
periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere.
Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto nomina un commissario ad acta per
l’adozione dei provvedimenti necessari.

Art. 17
(Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro)

1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate le seguenti modificazioni:

‘a) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
”Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto da esperti e da rappresentanti delle
categorie produttive, in numero di settanta, oltre al presidente e al segretario generale, secondo la
seguente ripartizione:
a) dodici esperti di chiara fama, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica,
dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e quattro proposti dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Fra essi l’Assemblea nomina un vicepresidente;
b) quarantotto rappresentanti di vertice delle categorie produttive, dei quali ventiquattro
rappresentanti dei lavoratori dipendenti attivi, sei rappresentanti dei lavoratori autonomi attivi e
diciotto rappresentanti delle imprese. Fra essi l’Assemblea nomina due vicepresidenti;
c) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di
volontariato, dei quali cinque designati dall’Osservatorio nazionale dell’associazionismo e cinque
designati dall’Osservatorio nazionale per il volontariato. Fra essi l’Assemblea nomina un
vicepresidente.”.

b) l’art. 14 è sostituito dal seguente:

“Gli atti del CNEL sono assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti in Assemblea. Il
presidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario generale, può istituire fino a quattro commissioni
istruttorie, in ciascuna delle quali siedono non più di quindici consiglieri, proporzionalmente alle
varie rappresentanze. La presidenza di ciascuna commissione istruttoria spetta ad uno dei
vicepresidenti.”.

2. Gli articoli 6, comma 1, e 15 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono abrogati. E’ altresì
abrogata, o coerentemente modificata, ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al
presente articolo. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Presidente della
Repubblica provvede alla nomina dei nuovi rappresentanti delle categorie produttive di cui alla
lettera b) dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come sostituito dal precedente comma
1.

Art. 18
(Voli in classe economica)

‐ 1. I Parlamentari, gli amministratori pubblici, i dipendenti delle amministrazioni
dello Stato, centrali e periferiche, anche a ordinamento autonomo, gli
amministratori, i dipendenti e i componenti degli enti e organismi pubblici, di
aziende autonome e speciali, di aziende a totale partecipazione pubblica, di
autorità amministrative indipendenti o di altri enti pubblici e i commissari
straordinari che, per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio
all’interno dell’Unione europea utilizzano il mezzo di trasporto aereo, volano in
classe economica. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 216, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. All’articolo 1, comma 468, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le parole “al personale con qualifica non inferiore a
dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonché” sono soppresse.

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