Tempi duri per i centri estetici. Dal 30 luglio in vigore il decreto che li regolamenta

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Da Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” riceviamo e pubblichiamo

Dopo oltre un ventennio di attesa arriva il decreto interministeriale (ministero dello Sviluppo economico e ministero della Salute) che regolamenta i centri estetici disciplinandone ogni aspetto ed obbligando i gestori ad adeguarsi alle nuove direttive contenute nel regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 15 luglio e quindi vigore già dal 30 luglio.

Il decreto ha infatti colmato un vuoto normativo che durava da più di vent’anni relativamente a questo settore, non a torto considerato borderline tra la medicina e la pratica estetica ed in particolare dalla legge n. 1 del 1990, che aveva avviato la prima disciplina della professione di estetista ma lasciava una serie di lacune che dovevano essere colmate da specifiche norme d’attuazione che sono tardate ad arrivare.

Va specificato che l’atto regolamentare non ha innovato nulla circa i requisiti necessari per svolgere la professione di estetista ma ha stabilito le direttive da seguire – dai macchinari alle procedure – per chi vuole fare impresa in questo settore e tutelando in maniera decisiva la sicurezza di operatori e utenti.

In particolare relativamente due aspetti sono stati messi sotto la lente dei ministeri: abbronzatura artificiale e trattamenti con utilizzo di apparati laser. Per tali ragioni è stato aggiornato il vetusto elenco delle apparecchiature “estetiche” riportato nella legge 1 dell’ormai lontano 1990 e, soprattutto, ha fornito per ognuna di esse, una scheda tecnico-informativa con finalità di utilizzo in campo estetico, modalità di esercizio, cautele d’uso e conoscenze specifiche per l’utilizzatore di ciascuna tipologia di apparecchio.

È noto, infatti, che i macchinari utilizzati nei centri di bellezza, a seconda del tipo di energia irradiata, possono esporre il cliente e, in alcuni casi, l’operatore che le utilizza, a varie tipi di pericoli (elettrico, meccanico, termico, da radiazioni, da vibrazioni), con potenziali rischi relativamente allo stato di salute di chi si espone, in termini di danni immediati o, in alcuni casi, a lungo termine.

Ora i gestori – conclude Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” – si dovranno adeguare e dovranno adottare numerose misure che riguarderanno obblighi di sicurezza ed informativi che non erano previsti prima dell’emanazione della norma.

Giovanni D’AGATA

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