Gli incentivi all’occupazione giovanile nella Finanziaria 2018

Tra le varie misure previste dalla Finanziaria 2018, ce n’è una che va a intervenire sulla doppia problematica dell’occupazione giovanile e del costo del lavoro.

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Con l’intento di promuovere l’ occupazione giovanile stabile, a decorrere dall’1.1.2018 i datori di lavoro privati che assumono lavoratori under 30 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti sono premiati con l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali (nel limite massimo di € 3.000 su base annua, e riparametrato su base mensile). La misura ha una durata massima di applicazione di 36 mesi e non include premi e contributi INAIL.

Ci sono però dei parametri cui datore di lavoro e lavoratore devono rispondere:

dal lato assunzione, il datore di lavoro non deve aver provveduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi.

Per quel che concerne i lavoratori, l’esonero spetta ai soggetti che, alla data della prima assunzione:

non abbiano compiuto 30 anni (limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31.12.2018, l’esonero riguarda i soggetti che non abbiano compiuto 35 anni);

non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro (i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro che non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non costituiscono una causa ostativa all’esonero).

Inoltre, nel caso in cui il lavoratore, già assunto a tempo indeterminato con parziale fruizione dell’esonero in esame, venga assunto, sempre a tempo indeterminato, da un altro datore di lavoro privato, il beneficio spetta per il periodo residuo utile alla piena fruizione, non rilevando l’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.

L’esonero si applica:

per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando il limite massimo pari a € 3.000 su base annua, anche in caso di prosecuzione, successiva al 31.12.2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato purché il lavoratore non abbia compiuto 30 anni alla data della prosecuzione;
anche in caso di conversione, successiva all’1.1.2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.

È inoltre previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi / contributi INAIL, a favore dei datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro:

attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste ex art. 1, comma 33, Legge n. 107/2015, ovvero al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ex D.Lgs. n. 226/2005, ovvero al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi ex DPCM 25.1.2008, ovvero al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;

un periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione

L’esonero in esame:

non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico/di apprendistato;

non è cumulabile con altri esoneri / riduzioni.

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