Assegno di mantenimento: una fotografia italiana

Il report 2016 dell’Istat fotografa un’Italia in un certo senso “stereotipata”, che sembrerebbe ancora legata a schemi sociali e familiari

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Il report 2016 dell’Istat fotografa un’Italia in un certo senso “stereotipata”, che sembrerebbe ancora legata a schemi sociali e familiari, per così dire, tradizionali nonostante le novità normative sia in materia di divorzi e separazioni che di affido condiviso (vedi anche Affidamento condiviso: la distanza tra legge e prassi che fa discutere). Si legge, infatti, nel rapporto: “le separazioni in cui vengono cumulati gli assegni al coniuge con quelli ai figli sono il 10,5% del totale, questa proporzione raddoppia se si considerano le separazioni con figli minori (21,3% del totale delle separazioni con figli minori). Si tratta si percentuali abbastanza stabili nel tempo, che non hanno subito variazioni di rilievo a seguito dell’applicazione delle nuove normative sulle separazioni”.

E ancora: “la quota di separazioni con assegno per coniuge e figli è più alta al sud e nelle isole (rispettivamente 29% e 23,5% delle separazioni con figli minori), mentre al nord si assesta quasi al 18%. Quando ad essere corrisposto è solo il contributo economico al coniuge (e non anche ai figli) la quota scende all’10%. Il 33,9% delle separazioni prevedono assegni di mantenimento solo per i figli. È il padre a versare gli assegni nella quasi totalità dei casi (circa 94%), caratteristica decisamente stabile nel tempo: era pari al 94,9% anche nel 2000”.

In tema di assegni di mantenimento, il diritto stabilisce che tale provvedimento può essere oggetto di revisione o di revoca nel caso in cui sopraggiungano nuove circostanze che modificano lo situazione sulla base della quale era stato fissato l’importo. L’assegno, ad ogni modo, non rimane immutato nel tempo anche per la rivalutazione Istat cui è sottoposto.

Che cos’è l’aggiornamento Istat e come si calcola

L’importo dell’assegno di mantenimento deve essere, per legge, rivalutato annualmente in base agli indici Istat come avviene, ad esempio, per i canoni di locazione abitativa; si tratta di un vero e proprio obbligo che, seppure espressamente previsto dalla legge sul divorzio, viene esteso per analogia anche alla separazione. La funzione della rivalutazione è quella di adeguare l’importo ad un parametro che rappresenta il costo medio della vita e di permettere, così, al beneficiario di mantenere un certo potere d’acquisto.

L’adeguamento va, quindi, fatto annualmente partendo dalla data del provvedimento di separazione o di divorzio. La rivalutazione viene calcolata tenendo in considerazione l’indice FOI (Indici dei prezzi al consumo per Famiglie di Operai e Impiegati al netto dei tabacchi) che è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale periodicamente e sul sito dell’Istat. Per calcolare in tempo reale tale percentuale, l’Istat ha messo a disposizione un servizio on line gratuito.

La revisione dell’assegno: quando chiedere aiuto all’investigatore privato

Quando, in seguito alla quantificazione dell’assegno di mantenimento, si verificano cambiamenti nella situazione economica dei coniugi, sono entrambi legittimati a chiedere una revisione dell’importo. Tra le nuove possibili circostanze si pensi, ad esempio, all’incremento o al deterioramento delle capacità economiche di uno dei soggetti in campo, oppure alla costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di uno dei due coniugi, o ancora alle mutate esigenze dei figli.

L’attività investigativa finalizzata alla determinazione, alla revisione o alla revoca dell’assegno di mantenimento ha, quindi, come obiettivo quello di raccogliere prove utili e utilizzabili in sede di giudizio che dimostrino il reale patrimonio e l’effettiva situazione finanziaria dell’ex coniuge (accertando, ad esempio, la sua situazione lavorativa, il suo tenore di vita, la sua condizione patrimoniale e una sua eventuale convivenza). A conclusione del lavoro investigativo, i professionisti di Argo 2001 New stilano una relazione tecnica, supportata da prove video-fotografiche, utilizzabile in sede giudiziaria. Qualora poi il giudice ritenesse opportuno procedere all’ascolto dei testi, gli operatori dell’agenzia riporteranno la verità dei fatti avvenuti e contenuti nella relazione.

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