Licenziamento durante la malattia: quando è possibile?

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Il dipendente in malattia infatti gode di una particolare protezione contro l’eventuale decisione dell’azienda di interrompere il rapporto per il solo perdurare della malattia. Si tratta del cosiddetto periodo di comporto.
Mentre è attivo il comporto, la cui durata è prevista dalla legge o dai contratti collettivi, ogni eventuale decisione di licenziare il dipendente è nulla e priva di effetti.
La deroga interviene in queste circostanze:

> Licenziamento per giusta causa ovvero per colpa grave del lavoratore;
> Licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione;
> Cessazione totale dell’attività d’impresa;

Altri licenziamenti validi durante la malattia sono il termine del contratto a tempo determinato, il mancato superamento del periodo di prova e la mancata conferma al termine del periodo di formazione nell’apprendistato.
Il dipendente in malattia può essere licenziato a patto che i motivi alla base del recesso non riguardino il perdurare dell’assenza, ma una sua condotta talmente grave da non consentire la prosecuzione provvisoria del rapporto. Si parla in questo caso di licenziamento per giusta causa.

Per la gravità del comportamento posto in essere dal dipendente, il rapporto si risolve immediatamente senza lasciare il beneficio del periodo di preavviso.
Sono i contratti collettivi e i codici disciplinari a individuare i comportamenti che integrano la giusta causa. Al di là di questo, la Cassazione nel tempo ha ravvisato la giusta causa nelle seguenti circostanze:

> Abbandono del posto di lavoro da cui deriva un danno all’incolumità delle persone o alla sicurezza dei beni;
> Abbandono del posto di lavoro da parte di chi ha compiti di custodia o sorveglianza;
> Attività lavorativa in proprio o a beneficio di terzi in orario di lavoro con utilizzo di internet avvalendosi di computer aziendali e per scopi estranei a quelli della società;
> Falsificazione di un certificato medico per allungare il periodo di malattia;
> Sottrazione di dati aziendali a prescindere dalla loro divulgazione.

Durante la malattia, il dipendente può essere licenziato per giustificato motivo oggettivo dovuto a una sopravvenuta infermità permanente (o di cui non è determinata né determinabile la guarigione) sorta per ragioni che non dipendono dalle condizioni lavorative, tale da comportare l’inidoneità (anche parziale) alle mansioni assegnategli.

Sintesi estrapolata dall’articolo pubblicato sul sito lavoroediritti.it redatto dal Dott. Paolo Ballanti

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