Il dipendente in malattia infatti gode di una particolare protezione contro lโeventuale decisione dellโazienda di interrompere il rapporto per il solo perdurare della malattia. Si tratta del cosiddettoย periodo di comporto.
Mentre รจ attivo il comporto, la cui durata รจ prevista dalla legge o dai contratti collettivi, ogni eventuale decisione di licenziare il dipendente รจ nulla e priva di effetti.
La deroga interviene in queste circostanze:
> Licenziamento per giusta causa ovvero per colpa grave del lavoratore;
> Licenziamento per impossibilitร sopravvenuta della prestazione;
> Cessazione totale dellโattivitร dโimpresa;
Altri licenziamenti validi durante la malattia sono il termine del contratto a tempo determinato, il mancato superamento del periodo di prova e la mancata conferma al termine del periodo di formazione nellโapprendistato.
Il dipendente in malattia puรฒ essere licenziato a patto che i motivi alla base del recesso non riguardino il perdurare dellโassenza, ma una sua condotta talmente grave da non consentire la prosecuzione provvisoria del rapporto. Si parla in questo caso di licenziamento per giusta causa.
Per la gravitร del comportamento posto in essere dal dipendente, il rapporto si risolve immediatamente senza lasciare il beneficio del periodo di preavviso.
Sono i contratti collettivi e i codici disciplinari a individuare i comportamenti che integrano la giusta causa. Al di lร di questo, la Cassazione nel tempo ha ravvisato la giusta causa nelle seguenti circostanze:
> Abbandono del posto di lavoro da cui deriva un danno allโincolumitร delle persone o alla sicurezza dei beni;
> Abbandono del posto di lavoro da parte di chi ha compiti di custodia o sorveglianza;
> Attivitร lavorativa in proprio o a beneficio di terzi in orario di lavoro con utilizzo di internet avvalendosi di computer aziendali e per scopi estranei a quelli della societร ;
> Falsificazione di un certificato medico per allungare il periodo di malattia;
> Sottrazione di dati aziendali a prescindere dalla loro divulgazione.
Durante la malattia, il dipendente puรฒ essere licenziato per giustificato motivo oggettivo dovuto a una sopravvenuta infermitร permanente (o di cui non รจ determinata nรฉ determinabile la guarigione) sorta per ragioni che non dipendono dalle condizioni lavorative, tale da comportare lโinidoneitร (anche parziale) alle mansioni assegnategli.
Sintesi estrapolata dallโarticolo pubblicato sul sito lavoroediritti.it redatto dal Dott. Paolo Ballanti