Telecamere con le orecchie: stop del Garante

Una telecamera posta all’interno di un locale registra suoni e memorizza voci. Interviene il Garante ne vieta l’uso e ordina la cancellazione delle registrazioni. Il provvedimento inibitorio (relatore Mauro Paissan) è stato adottato a seguito delle segnalazioni di diversi cittadini che lamentavano l’installazione, da parte di un negoziante, di numerose telecamere esterne che riprendevano mezzi, persone in transito e accessi agli immobili posti nel loro angolo di visuale. I segnalanti contestavano anche l’assenza di cartelli o comunicazioni visibili che informassero dell’esistenza del sistema di videosorveglianza. Il titolare del negozio, chiamato dal Garante a dar conto del proprio operato, si giustificava affermando che le telecamere, quattro esterne e tre interne, erano state installate, con un’angolazione rivolta verso la porta e le finestre del locale, per finalità di sicurezza, dopo aver subito alcuni atti vandalici e intimidatori. Sosteneva, inoltre, che il sistema fosse adeguatamente segnalato da cartelli.
Da più accertamenti svolti sul posto è emersa invece una situazione diversa. Innanzitutto, all’epoca della prima ispezione mancavano del tutto cartelli che informassero della presenza del sistema di videosorveglianza e quelli apposti in seguito non sono risultati comunque idonei, perché non ben visibili. Ma una circostanza ha richiamato maggiormente l’attenzione degli ispettori del Garante e ha fatto scattare il divieto: una delle tre telecamere interne, collocata vicino al registratore di cassa, risultava, infatti, dotata di registratore audio. Il negoziante dovrà rimuovere la “telecamera con le orecchie”e cancellare i dati (suoni, voci) finora raccolti. L’Autorità ha ritenuto, infatti, illecita la registrazione delle voci perché non conforme al principio di finalità, secondo cui il trattamento deve essere effettuato per finalità determinate, esplicite e legittime. Finalità che non risultano ricorrere nel caso esaminato. Il Garante, inoltre, ha prescritto al titolare del negozio di designare quale responsabile del trattamento e unica persona autorizzata ad accedere alle immagini registrate, il
soggetto che ha la manutenzione dell’impianto, disponendo fino ad allora il blocco della comunicazione delle immagini.

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