Una telecamera posta all’interno di un locale registra suoni e memorizza voci. Interviene il Garante ne vieta l’uso e ordina la cancellazione delle registrazioni. Il provvedimento inibitorio (relatore Mauro Paissan) è stato adottato a seguito delle segnalazioni di diversi cittadini che lamentavano l’installazione, da parte di un negoziante, di numerose telecamere esterne che riprendevano mezzi, persone in transito e accessi agli immobili posti nel loro angolo di visuale. I segnalanti contestavano anche l’assenza di cartelli o comunicazioni visibili che informassero dell’esistenza del sistema di videosorveglianza. Il titolare del negozio, chiamato dal Garante a dar conto del proprio operato, si giustificava affermando che le telecamere, quattro esterne e tre interne, erano state installate, con un’angolazione rivolta verso la porta e le finestre del locale, per finalità di sicurezza, dopo aver subito alcuni atti vandalici e intimidatori. Sosteneva, inoltre, che il sistema fosse adeguatamente segnalato da cartelli.
Da più accertamenti svolti sul posto è emersa invece una situazione diversa. Innanzitutto, all’epoca della prima ispezione mancavano del tutto cartelli che informassero della presenza del sistema di videosorveglianza e quelli apposti in seguito non sono risultati comunque idonei, perché non ben visibili. Ma una circostanza ha richiamato maggiormente l’attenzione degli ispettori del Garante e ha fatto scattare il divieto: una delle tre telecamere interne, collocata vicino al registratore di cassa, risultava, infatti, dotata di registratore audio. Il negoziante dovrà rimuovere la “telecamera con le orecchie”e cancellare i dati (suoni, voci) finora raccolti. L’Autorità ha ritenuto, infatti, illecita la registrazione delle voci perché non conforme al principio di finalità , secondo cui il trattamento deve essere effettuato per finalità determinate, esplicite e legittime. Finalità che non risultano ricorrere nel caso esaminato. Il Garante, inoltre, ha prescritto al titolare del negozio di designare quale responsabile del trattamento e unica persona autorizzata ad accedere alle immagini registrate, il
soggetto che ha la manutenzione dell’impianto, disponendo fino ad allora il blocco della comunicazione delle immagini.