Londra – Le cartelle esattoriali prive della sottoscrizione del responsabile del procedimento, sono nulle a partire dal 2000 in poi.
Lo ha stabilito la sentenza n. 3339/2012 del Giudice di Pace di Lecce, Avv. Giuseppe Paparella, che, ha accolto il ricorso di un cittadino assistito dall’avvocato Rosanna Cafaro al quale era stata notificata una cartella esattoriale priva della sottoscrizione del responsabile del procedimento e del nome e della qualifica del notificatore.
Secondo il magistrato onorario la causa della nullità, è insita nello Statuto del contribuente in controtendenza a numerose decisioni della Suprema corte che attribuisce la nullità della cartella non dallo Statuto ma dall’espressa previsione legislativa del 2008.
L’Avv. Paparella diversamente dai Giudici della Suprema Corte, ha seguito l’orientamento e le decisioni espresse delle corti tributarie che hanno censurato il comportamento di Equitalia quando non segue con correttezza le procedure d’esazione. Anche per la stessa Corte costituzionale, secondo cui «dopo l’emanazione della Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente) in merito alla nullità delle cartelle esattoriali prive di sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento si erano già pronunciate le seguenti Commissioni Tributarie: C.T.R. Veneto Sezoine VIII Sentenza n. 56 depositata il 08.11.2006; C.T.P. Padova Sezione I Sentenza n. 253 depositata il 22.11.2006; C.T.P. Padova Sezione II Sentenza n. 25 depositata il 22.03.2002».
È questo, sostanzialmente il principio di diritto cui deve attenersi la società esattrice per poter procedere. Tale indirizzo è stato successivamente confermato con l’ordinanza n. 377 del 09.11.2007 della Corte Costituzionale, che ha stabilito la nullità della cartella di pagamento priva di sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento, ritenendo quest’ultima un adempimento indispensabile, in quanto ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (per un eventuale azione nei confronti del responsabile del procedimento) nonché la garanzia del diritto alla difesa, tutelando in tale modo il buon andamento e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione, sanciti dall’art. 97 primo comma della Costituzione, ponendo con queste argomentazioni definitivamente termine ad ogni dubbio in proposito.
Per Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, l’importante decisione, costituisce un prezioso precedente per quanti vorranno ricorrere a questo tipo di sanzioni amministrative che in effetti non denotano una particolare trasparenza nella loro emissione.