Londra – L’INPS quest’anno aveva introdotto una novità che riguardava i titolari della pensione per gli invalidi civili al 100% se coniugati: il limite di reddito da considerare non doveva essere solo quello personale ma quello che derivava dalla somma con l’eventuale reddito del coniuge. Tale decisione ha dato vita a reazioni da parte del mondo dell’associazionismo (vedi qui l’immediata posizione della FISH), anche perchè non era supportata da alcuna fonte normativa. In data 14 gennaio, l’INPS ha diramato il Messaggio n. 717 con il quale ripristina la situazione ordinaria (il limite di reddito per le provvidenze economiche che lo prendono in considerazione è esclusivamente quello personale)
Di seguito gli importi:
– Indennità di accompagnamento
per invalidi civili (minori e maggiorenni, 100% di invalidità e necessità di assistenza continua): € 499,27
– Pensione di invalidità
(maggiorenni, 100%): € 275,85. Il limite di reddito è fissato in €16.127,30
– Assegno mensile
(maggiorenni, invalidità compresa tra il 74 e il 99%): €275,87. Il limite di reddito è fissato in € 4.738,63.
– Indennità di frequenza
(minori con difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della propria età che frequentano nido, scuola e/o svolgono terapie continuative presso ASL o centri convenzionati): € 275,87. Il limite di reddito è fissato in € 4.738,63.
Vedi qui il testo della Circolare INPS n. 149/2012.
La tabella con gli importi è l’Allegato n. 2 alla circolare.
Sul sito Handylex.org la tabella integrale delle provvidenze economiche, comprese quelle per i ciechi e i sordi