Sono state emesse dalla Corte d’Assise di Pisa presieduta dal Giudice Cipolletta le motivazioni della sentenza del processo contro la madre romena condannata a 14 anni per l’omicidio del figlio durante il parto
Sentenza è stata fondata sui seguenti elementi:
1) La presenza pregressa della madre in Italia maggio-giugno 2007 ovvero 2 mesi prima del parto avvenuto l’11/09/07.
2) gli accadimenti dell’11/09/07 ovvero la chiamata della madre al 118, il medico non vide la pancia nascosta dai pantaloni, le dichiarazioni accusatorie dell’accompagnatrice sull’ambulanza, le dichiarazione dell’assistente sociale che la signora non poteva accogliere il bambino perché non poteva senza specificare il motivo.
3) le dichiarazioni della madre nel processo considerate riduttive rispetto agli eventi
4) il nesso di causalità tra condotta ed evento: secondo i giudici la morte del piccolo costituisce la conseguenza penalmente rilevante della condotta della madre.
5) il parto precipitoso ipotesi non probabile in quanto non è stato possibile accertare la determinazione del momento di inizio del travaglio e del momento esatto del parto. Dati non noti. Ed in quanto non sarebbe possibile prescindere dall’atteggiamento assunto dalla madre. Il cordone ombelicale era ancora pulsante alle 20:30 nel reparto di ostetricia e dunque il parto poteva essere avvenuto nell’arco di tempo possibile da 15 minuti ad un’ora e comporta la possibilità che il parto sia avvenuto in luoghi diversi sull’ambulanza o addirittura in precedenza in casa.
6) la natura dell’asfissia perinatale: nessuna analisi fu compiuta sulla madre che avendo tenuto nascosta la gravidanza non si sottopose ad accertamenti prenatali, né alcuna analisi è stata compiuta sulla placenta o sul cordone ombelicale, entrambi non più disponibili dopo il parto.
7) le cause concrete del parto : i rilievi neonato logici hanno escluso la presenza di alterazioni patologiche proprie. Dato certo sono le modalità del parto avvenuto nei pantaloni aderenti e trattenuto negli indumenti con manovre di costrizione.
8) titolo doloso della responsabilità: la madre è stata considerata artefice di un comportamento teso a nascondere sia lo stato di gravidanza sia l’evento parto sia infine lo stesso feto già nato. Azione commissiva che si è tradotta nel nascondere la gravidanza il parto e nell’impedire l’intervento terapeutico tempestivo dei medici.
9) la non prospettabilità della fattispecie dell’art. 578cp mancata sussistenza dello stato di abbandono morale e materiale in quanto la madre aveva una sistemazione in Italia più che dignitosa avendo ospitalità ed il sostegno economico ed affettivo in un imprenditore italiano e amicizie sulle quali potava fare affidamento.
10) il dolo eventuale nel delitto di omicidio volontario: carattere volontario della condotta della madre ispirato ad una ragione di occultamento, ed avente carattere commissivo non omissivo.
In ordine all’evento finale non può formularsi un giudizio certo che permetta di stabilire quale fosse la volontà della madre in quanto ha portato a termine la gravidanza pur nascondendola a tutti senza compiere atti diretti a provocare anticipatamente una interruzione di gravidanza in ciò manifestando una intenzione di conservazione del feto, ha chiamato addirittura l’ambulanza elemento che potrebbe manifestare astrattamente l’intenzione di preservare la vita del bambino ma presenta un margine di ambiguità. Tutti elementi tali da non consentire di affermare che l’intendimento della madre fosse con certezza quello di provocare la morte del bambino. Tuttavia è necessario distinguere tra volontarietà della condotta e volontarietà dell’evento e dunque la prima che ha rilevanza penale. Avendo voluto partorire in condizioni di altissima pericolosità.
Gli estremi dell’omicidio volontario nel quale è riconducibile l’elemento soggettivo del dolo eventuale risultano provati.
Ecco il commento dell’Avvocato Gugliotta:
“Il Giudice – ha detto l’avvocato Gugliotta – è incorso nell’errore di confondere una presunta asfissia meccanica con l‘encelopatia ipossico ischemica dovuta a pregresse anomalie del feto di cui non si è potuto accertare la causa.”
“E’ contraddittoria – prosegue il legale – in quanto pone un’inammissibile inversione della prova circa la causa della morte del piccolo a carico della madre ovvero è la stessa che avrebbe dovuto dimostrare che le alterazioni del feto erano riconducibili a cause pregresse e non alle modalità del parto.”
“Presume senza alcuna prova – aggiunge la Gigliotta – che la morte del feto sia riconducibile alla condotta della madre sulla base degli elementi la cui contraddittorietà ed inefficacia probatoria è ammessa dalle stesse motivazione dei Giudici.”
“L’indeterminatezza dei dati per il Giudice – conclude l’Avvocato Gugliotta – comporterebbe all’opposto la colpevolezza dell’imputata, e così viene violato un principio fondamentale della nostra Costituzione in cui si presume l’innocenza sino a prova contraria ci si chiede come può l’indeterminatezza dei dati escludere il parto precipitoso ed affermare nonché suffragare la causa meccanica della morte del piccolo posto che un’indeterminatezza dei dati pone il dubbio sulla colpevolezza e come tale avrebbe dovuto escludere la condanna della madre.”
Ora il ricorso in Corte d’Appello