Prima che nel mondo irrompesse prepotentemente e con rinnovato timore l’incubo del nucleare e quindi meno di un mese prima dei tragici eventi del Sol Levante, quasi profeticamente, il 15 febbraio scorso il Parlamento Europeo ha adottato una propria risoluzione al regolamento del Consiglio Euratom che istituisce un sistema che detta i livelli massimi tollerabili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di un incidente nucleare o in qualsiasi altra possibile emergenza radioattiva.
Non dimentichiamo, infatti, ricorda Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” che anche in Europa sono attivi ben 195 impianti e quindi è opportuno rammentare che anche la popolazione europea è soggetta ai pericoli connessi e per dipanare ogni dubbio, chi scrive ritiene utile anche alla luce del disastro di Cernobyl che sconvolse il Vecchio Continente negli anni ’80 e dei recentissimi fatti poc’anzi ripresi relativi al Giappone, una politica europea unitaria di abbandono del nucleare quale fonte energetica e di smantellamento graduale di tutte le centrali atomiche presenti.
La statuizione dell’organo europeo, peraltro, affonda le sue radici nell’art. 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), per il quale “nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana” e gli Stati membri sono responsabili di verificare la conformità di alimenti e mangimi anche rispetto ai livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva stabiliti nel nuovo regolamento.
Il regolamento, disponibile sul sito dell’Europarlamento, è composto di 11 articoli e 5 allegati che riportiamo in sintesi:
– in caso di incidente nucleare o emergenza radiologica, la Commissione adotta immediatamente una decisione – valida per non più di tre mesi – sull’applicazione dei livelli massimi ammissibili di contaminazione, in conformità agli allegati del regolamento. La Commissione è assistita da un comitato di esperti scientifici indipendenti, competenti in materia di sanità pubblica e sicurezza alimentare (art. 2).
– la Commissione aggiorna gli allegati con atti delegati (da notificarsi al Parlamento europeo e al Consiglio, che hanno due mesi per obiettare), tenendo conto di ogni nuovo dato scientifico disponibile o, quando necessario, dopo un incidente nucleare o un’emergenza radiologica (art. 3-6).
– i prodotti alimentari o gli alimenti per animali non conformi ai livelli massimi ammissibili non possono venire immessi sul mercato. Il regolamento si applica anche ai prodotti alimentari e mangimi importati da paesi terzi, in transito doganale o destinati all’esportazione. Gli Stati membri verificano la conformità con i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva. Per questo fine, organizzano un sistema di controlli ufficiali e la comunicazione al pubblico, in conformità all’art. 17 Re. CE n. 178/2002 (art. 7).
– entro marzo 2012 la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione su un meccanismo per indennizzare gli agricoltori i cui prodotti alimentari siano stati contaminati oltre i livelli massimi e non possano essere immessi sul mercato. Tale meccanismo dovrebbe essere basato sul principio «chi inquina paga» (art. 8).
– il regolamento, infine, abroga i precedenti (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e n. 944/89 e n. 770/90 della Commissione (art. 10).