Entra in vigore il 14 gennaio 2009 il Decreto con cui il ministero dell’Economia e delle Finanze stabilisce i requisiti patrimoniali, di professionalità, onorabilità e indipendenza necessari per l’iscrizione all’albo dei consulenti finanziari. La professione dei consulenti finanziari è disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Per l’iscrizione all’Albo è necessario il diploma di istruzione secondaria superiore e un’adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertata tramite una prova valutativa indetta dallo stesso Organismo. L’iscrizione, inoltre, è consentita previa sottoscrizione di un’assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale, che operi per tutto il periodo dell’iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 1.000.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 1.500.000 di euro all’anno per l’importo totale delle richieste di indennizzo. Il regolamento individua varie situazioni che, incidendo sull’onorabilità ed indipendenza dei soggetti, impediscono l’iscrizione all’Albo: trovarsi nella condizione di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del codice civile; essere stati condannati con sentenza irrevocabile per alcuni reati; intrattenere, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale, professionale o familiare che possano condizionare l’indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.