Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza 24 ottobre 2018, n. 26958.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione (Cass. n. 171/1968; Cass. n. 3106/1976, Cass. n. 1494/1984, Cass. n. 7395/1992), nel caso di scontro tra veicoli (come nella fattispecie in esame) può accadere che dallo stesso fatto derivino due distinti eventi:
• un illecito penale (ad esempio, le lesioni personali ad un passeggero);
• un illecito civile (come il danneggiamento del mezzo del proprietario).
Il termine prescrizionale più lungo ex art. 2947 c. 3, relativo al ristoro del danno scaturente da reato, non si applica al risarcimento del danno derivante da illecito civile, giacché si tratta di un diritto diverso e autonomo rispetto al primo. Il suddetto principio opera solo allorché il fatto di danno riguardi soggetti diversi; per contro, se i danni – alla persona e alle cose – sono subiti dallo stesso individuo «si applica l’unico (più lungo) termine di prescrizione, giacché la coincidenza degli interessi lesi in un solo soggetto determina la compromissione di un’unica sfera giuridica, con conseguenze dannose tutte ad essa riferibili, alle quali corrisponde il diritto, unico e complessivo, del danneggiato al relativo risarcimento» (Cass. 7395/1992).
Il principio sopra esposto è ribadito proprio dal precedente giurisprudenziale che i giudici di merito hanno richiamato nella loro decisione ma che, ad avviso della Corte, hanno male interpretato. In quella sede (Cass. 2888/2003), i supremi giudici hanno statuito che il termine prescrizionale più lungo ex art. 2947 c. 3 c.c. sia invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge e non solo dalla persona offesa dallo stesso. Tale affermazione deve essere meglio precisata e circostanziata. Infatti, affinché possa trovare applicazione il termine prescrizionale più favorevole, è necessario che il danno sia collegato causalmente al reato, come effetto normale dell’evento, in base alla causalità giuridica, anche come conseguenza mediata e indiretta.