Chi ha subito una lesione dal reato non è parte integrante del processo penale (che si svolge tra lo Stato e l’imputato) per questo deve proporre un’azione autonoma di tipo civile per ottenere il risarcimento danni. La parte offesa deve depositare la richiesta in forma scritta presso il giudice che ha in carico la causa, rispettando degli adempimenti tassativamente previsti dalla legge.
È legittimato a costituirsi parte civile qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché gli enti senza personalità giuridica, che hanno subito un danno a causa del reato.
Per quanto riguarda le persone fisiche, può costituirsi parte civile non solo in danneggiato ma anche i suoi eredi universali, a patto che abbiano il libero esercizio dei diritti e siano assistiti da un legale.
Il soggetto che intende costituirsi parte civile deve predisporre la dichiarazione con la quale intende esercitare l’azione civile nel processo penale e depositarla presso la cancelleria del giudice. Essa deve avere forma scritta e deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi (previsti dall’articolo 78 del Codice di procedura penale):
– le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;
– le generalità dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
– il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura;
– l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;
– la sottoscrizione del difensore.
La richiesta di costituzione di parte civile è rimessa al vaglio di ammissibilità del giudice. In particolare la costituzione di parte civile può essere esclusa quando mancano i requisiti previsti dalla legge, quando non rispetta i termini stabiliti e nel caso in cui manca la capacità processuale del soggetto.
Chi si è costituito parte civile può anche scegliere di tirarsi indietro attraverso l’istituto della revoca.
Essa può intervenire in ogni stato e grado del procedimento. Si considera revoca espressa quando viene in essere con la dichiarazione personale o del procuratore in udienza o con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e poi notificato alle altre parti; si considera revoca tacita quando si desume dal comportamento della parte: se per esempio non presenta le conclusioni o se promuove la richiesta di risarcimento in sede civile.