Fattura elettronica e nota di credito: come fare?
Il 2019 ha portato con se il paventato avvento dell’obbligo generalizzato della fattura elettronica. Nel caso però una qualsiasi fattura non sia corretta, in quale modo si può effettuare una nota di credito da inviare in formato elettronico?
La principale attenzione dovrà essere rivolta innanzitutto al fatto che il file fattura non è soggetto ad accettazione da parte del soggetto ricevente. Questo implica che, nel caso in cui si riceva un documento errato, si dovrà per forza eseguire la stessa procedura utilizzata in presenza della fattura analogica.
Il primo passo sarà quello di contattare, via mail, PEC o telefono, l’emittente del documento, al fine di segnalare l’errore in essere e chiederne l’immediata rettifica. Tuttavia, non sarà possibile limitarsi ad una semplice correzione del documento stesso, in quanto la fattura elettronica è immodificabile. Quindi, qualsiasi correzione necessaria, dovrà necessariamente essere documentata da precise note di variazione che transiteranno anch’esse dal SdI.
Infatti, come specificato dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate datato 30 aprile 2018, le note di variazione, ovvero le note di credito o di debito, seguono di pari passo le stesse regole che regolamentano le fatture elettroniche. Per questo motivo, le note stesse dovranno transitare attraverso il Sistema di Interscambio.
Come differenziare in ambito operativo, note di credito e note di debito?
Vi sono due tipi di codice che le rendono chiaramente distinguibili. Il Codice TD04 sarà utilizzato per annotare le note di credito, il Codice TD05, contrariamente, per le note di debito.
Le stesse indicazioni sopra riportate, valgono nel caso in cui, ad esempio, si debba rigettare una fattura elettronica per merce che non si è acquistata. In questo caso, come specificato anche dalla stessa Agenzia delle Entrate, il soggetto che riceve fattura elettronica per merce non acquistata, può rifiutarla oppure contestarla contattando direttamente con il cedente via mail, telefono con qualsiasi altro mezzo, tenendo bene a mente che lo stesso rifiuto o contestazione non può essere effettuato tramite il Sistema di Interscambio.
Fattura elettronica scartata: come inoltrarla di nuovo?
Nella circolare 13/e del 2 luglio 2018 divulgata dall’Agenzia delle Entrate viene riportato come procedere ad un nuovo inoltro di una fattura scartata in un primo momento dal Sistema di Interscambio.
Il quesito più frequente, riguarda infatti, se sia possibile procedere dopo lo scarto ad un nuovo inoltro dello stesso documento con un numero diverso e stessa data di quello inizialmente inviato.
Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nel protocollo n. 89757 del 30 aprile 2018, il Sistema di Interscambio effettua successivi controlli per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti.
Qualora uno di questi controlli fatti a posteriori sul file ricevuto non venga superato, sarà recapitata al soggetto trasmittente entro cinque giorni una “ricevuta di scarto” del file sullo stesso canale mediante il quale è stato inviato al Sistema di Interscambio. La fattura quindi sarà considerata come non emessa. In tutti i casi, a fronte della mancata emissione della fattura, è necessario documentare correttamente l’operazione sottesa.
In definitiva, la fattura elettronica precedentemente scartata dal SdI, può essere nuovamente inviata nuovamente in SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto, mantenendo invariata sia il numero che la data del documento originario.
Nel caso in cui, l’emissione di un secondo documento che riporti medesimo numero e data non sia possibile, per procedere alla corretta liquidazione dell’imposta si possono percorrere due strade:
la prima vede l’emissione di una fattura che contenga un nuovo numero e una nuova data per la quale via sia un collegamento alla precedente fattura scartata dal Sistema di Interscambio e successivamente stornata con variazione contabile interna, così da rendere lampante la tempestività della fattura rispetto all’operazione che documenta l’altra opzione percorribile è l’emissione di una fattura come nel primo caso, ricorrendo tuttavia ad una specifica numerazione che rispetto alla sua progressività, faccia capire che si tratti di un documento che rettifica il precedente, scartato dal SdI.
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