Quando si parla di società di recupero crediti si fa riferimento a soggetti esterni alla struttura del creditore – che di solito è un’azienda – rivolti a ottenere il pagamento dal debitore tramite mezzi stragiudiziali. Tali sono quegli strumenti che non si valgono dei tribunali: telefonate, solleciti scritti, tentativi di contatto domiciliare tramite appositi delegati (che non hanno però i poteri degli ufficiali giudiziari, ma sono semplici privati, a cui pertanto non si è tenuti ad aprire la porta).
Sono state numerose le denunce, da parte dei cittadini, nei confronti degli operatori dei call center per pratiche troppo invasive e lesive della riservatezza. Ecco un elenco delle condotte illecite poste in essere in tutti questi anni:
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- > richiesta del numero di telefono del debitore a familiari, parenti, vicini di casa, datore di lavoro o colleghi;
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- > visite a a domicilio o sul posto di lavoro e reperimento di informazioni sul debitore ai vicini di casa cui è stata rivelata la finalità di detta ricerca (appunto il recupero del credito);
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- > solleciti telefonici ripetuti nell’arco della stessa giornata o comunque in modo assillante, al solo fine di creare una pressione psicologica sul debitore;
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- > telefonate preregistrate;
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- > invio di posta con l’indicazione all’esterno della scritta “recupero crediti” o “preavviso esecuzione notifica”;
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- > affissione di avvisi di mora sulla porta di casa.
Le società di recupero crediti non possono comunicare a soggetti terzi i dati in proprio possesso e le finalità del trattamento. Ad esempio, se al telefono risponde il coniuge del debitore, l’operatore non può anticipargli lo scopo della chiamata e magari rivelare l’esistenza del debito in capo alla moglie o al marito. Ciò vale a maggior ragione per colleghi di lavoro, datore, vicini di casa, ecc.
Il numero di telefono dal quale chiama l’operatore deve essere sempre visibile. Inoltre questi ha l’obbligo di fornire il proprio nome e cognome, nonché – su richiesta del soggetto contattato – il nome della società di recupero crediti per cui opera. Spesso, invece, succede che i dipendenti del recupero crediti si presentino spendendo il nome dello stesso creditore (per es.: “Siamo della Banca X” e non invece “Siamo della società Y, incaricata dalla banca X”), il che è evidentemente falso.
La telefonata non può essere registrata senza il consenso espresso del debitore. Al contrario è diritto del debitore registrare la chiamata anche senza chiedere il consenso dell’operatore. In tal modo, qualora vittima di molestie, potrà querelare il responsabile producendo come prova la stampa della registrazione.
In tutti i casi di lesione della privacy, il debitore può agire contro la società di recupero crediti per ottenere il risarcimento del danno. La semplice denuncia all’Autorità Garante della Privacy non consente tale diritto ma prevede solo la punizione del colpevole e l’adozione di sanzioni (anche gravi da un punto di vista economico). Invece per ottenere l’indennizzo bisogna agire davanti al giudice civile, con una autonoma causa di risarcimento del danno, a mezzo del proprio avvocato.