Trasporto aereo, diritti dei passeggeri disabili

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Entra in vigore l’8 aprile 2009 il decreto legislativo n.24 del 24 febbraio 2009 (GU del 24/3/2009) che detta una specifica disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1107/2006, relativo ai diritti dei disabili nel trasporto aereo.
Queste, in sintesi, le disposizioni: è vietato rifiutare l’imbarco o una prenotazione per un volo per motivi di disabilità o di ridotta mobilità; è obbligatorio informare il pubblico sulle norme di sicurezza applicate al trasporto di persone con disabilità nonché sulle eventuali restrizioni al loro trasporto; è obbligatorio informare, dopo la partenza del volo, il gestore dell’aeroporto di destinazione (qualora sia situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il Trattato) circa il numero di persone con disabilità presenti sul volo che richiedono assistenza in modo da adottare tutte le misure necessarie. È obbligatorio designare in modo chiaro i punti di arrivo e di partenza all’interno e all’esterno del terminal, mettendo a disposizione dei disabili le informazioni di base sull’aereoporto. Vettore aereo e gestore aeroportuale devono garantire la presenza di personale adeguato alle esigenze dei disabili e provvedere all’opportuna formazione di tutto il personale che lavora in aeroporto. Le violazioni, accertate dall’ENAC (Ente nazionale per l’aviazione civile), comportano sanzioni da cinquemila a centoventimila euro

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