Esami di Stato, istruzioni per l’uso

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La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore ha inizio il giorno 25 giugno 2009. Sono ammessi all’esame di Stato gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici. L’abbreviazione di un anno per merito è consentita soltanto agli studenti che, oltre ad aver riportato nello scrutinio finale della penultima classe non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, hanno seguito un corso regolare di studi di istruzione secondaria superiore, riportando una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze. Si intendono valutati positivamente gli alunni che nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso conseguano almeno la media del “sei”. A partire dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente; pertanto, il voto sul comportamento incide sulla determinazione del credito scolastico riferito all’ultimo anno di corso e, in caso di ammissione per abbreviazione, su quello riferito al penultimo anno. Esso comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all’esame di Stato. Per gli studenti portatori di handicap, la Commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti.

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