Londra – ร colpevole di omicidio colposo il responsabile della manutenzione sulla superstrada se lโincidente รจ stato conseguenza del guard-rail che non ha retto allโurto. Lo ha stabilito la sentenza 48216/12 emessa dalla quarta sezione penale della Cassazione che ha ritenuto inevitabile la condanna per il funzionario che in un sopralluogo effettuato precedentemente sul tratto di strada entro cui successe il sinistro non aveva notato alcuna anomalia.
Il capo nucleo dellโente che gestisce lโinfrastruttura di collegamento non puรฒ eccepire che il cattivo stato delle barriere deve essergli segnalato dal capo cantoniere: รจ il responsabile della manutenzione che deve coordinare il personale addetto e ispezionare spesso i tronchi stradali che rientrano nella zona di sua competenza, in base allโarticolo 10 del Dpr 1126/81.
Nel caso in questione il sinistro ebbe conseguenze fatali. Dopo un terribile testacoda lโautomobilista perse la vita a causa delle temibili lamiere del guard-rail.
La perizia effettuata verificรฒ che era stata lโassenza dei bulloni di collegamento fra le lame sovrapposte delle barriere a impedire la resistenza allโurto, che al contrario sarebbe stata garantita cosรฌ evitando la morte del malcapitato. Peraltro, proprio quindici giorni prima il responsabile della manutenzione aveva provveduto ad ispezionare il tratto dove poi accadde lโincidente senza ritenere opportuno lโintervento di manutenzione, circostanza invece senzโaltro visibile.
Anche se il reato รจ risultato prescritto, sono comunque salvaguardate le richieste civili.
Per Giovanni DโAgata, fondatore dello โSportello dei Dirittiโ, una significativa decisione che dovrebbe far innalzare la soglia di sicurezza da parte di tutti i manutentori e gestori delle strade proprio per evitare conseguenze fatali per gli utenti della strada e pesanti condanne.
43ESIMA RASSEGNA DEL COSTUME, VAKARICI RIUNISCE LโARBรRIA E GUARDA AI BALCANI
di Luigi Cignoni, Direttore