Nuova disciplina per i tassi d’interesse e istruzioni per compensare i crediti con i debiti

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Nuova disciplina per i tassi d’interesse e istruzioni per compensare i crediti con i debiti: sono stati licenziati alcuni giorni fa dall’amministrazione finanziaria due nuovi provvedimenti che interessano direttamente i cittadini-contribuenti.

Il primo provvedimento è un decreto ministeriale che razionalizza e riunifica le varie misure degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi dei tributi oggi previste in diversi provvedimenti.

Dal primo gennaio 2010, il tasso degli interessi viene riformulato anche in considerazione dell’attuale contesto economico-finanziario.

Con il secondo provvedimento – una Direttiva emanata da Equitalia il 17 giugno scorso – prende avvio la procedura di compensazione tra i debiti indicati nelle cartelle di pagamento ed i crediti di imposta. Equitalia, la società addetta alla riscossione – per permettere ai contribuenti il pagamento di debiti iscritti a ruolo utilizzando crediti d’imposta di cui gli stessi contribuenti risultano beneficiari – ha definito le procedure ed i modelli di comunicazione delle proposte di compensazione. In particolare, si legge nel comunicato diffuso – ricevuta da parte dell’Agenzia delle entrate l’informazione dell’esistenza di un credito di imposta spettante a un soggetto che è anche contemporaneamente debitore di somme iscritte a ruolo, l’agente della riscossione, per gli importi corrispondenti, sospende le azioni di recupero e invia una proposta di compensazione.

La proposta riporta: il dettaglio delle somme iscritte a ruolo con le principali informazioni sulle cartelle di pagamento, la tipologia d’imposta oggetto di rimborso, i recapiti degli sportelli dell’agente a cui inviare il modulo di adesione compilato e la specifica dei documenti da allegare. Se la proposta viene accettata gli importi a debito e a credito si compensano e l’agente invia al debitore la relativa quietanza.

Nel caso in cui, invece, non vi sia adesione alla proposta di compensazione, decorsi 80 giorni dalla notifica della stessa, l’agente della riscossione riprende le azioni di recupero nel frattempo sospese.

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