Non รจ reato coltivare in casa piantine di cannabis, ma solo se destinate allโuso personale. Lo affermano le sezioni unite penali della Cassazione, con la sentenza depositata oggi, con la quale spiegano il principio di diritto emesso con una informazione provvisoria lo scorso dicembre.
ยซIl reato di coltivazione di stupefacenti รจ configurabile indipendentemente dalla quantitร di principio attivo ricavabile nellโimmediatezza, essendo sufficienti la conformitร della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalitร di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacenteยป, rileva la Corte, secondo la quale perรฒ ยซdevono ritenersi escluse, in quanto non riconducibili allโambito di applicazione della norma penale, le attivitร di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nellโambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva allโuso personale del coltivatoreยป.
Le sanzioni previste dallโarticolo 75 del Testo unico sulle droghe (Dpr 309/1990) non si applicano infatti, spiegano gli ‘altรฌ giudici, alla ยซcoltivazione domestica destinata allโautoconsumoยป, perchรฉ ยซtale disposizione non si riferisce in nessun caso alla coltivazione, neanche a quella penalmente rilevanteยป.
Nel caso in cui, continua la Cassazione, ยซla coltivazione domestica a fini di autoconsumo produca effettivamente una sostanza stupefacente dotata di efficacia drogante, le sanzioni amministrative potranno essere applicate al soggetto agente considerato non come coltivatore, ma come detentore di sostanza destinata a uso personaleยป.
La risposta punitiva rispetto alla coltivazione di piante stupefacenti, osserva ancora la Corte, avviene infatti secondo una “graduazione”: ยซdevono considerarsi lecite la coltivazione domestica, a fine di autoconsumo, per mancanza di tipicitร , nonchรจ la coltivazione industriale che, allโesito del completo processo di sviluppo delle piante non produca sostanza stupefacente per mancanza di offensivitร in concretoยป, si legge nella sentenza, mentre la ยซdetenzione di sostanza stupefacente esclusivamente destinata al consumo personale, anche se ottenuta attraverso una coltivazione domestica penalmente lecita, rimane soggetta al regime sanzionatorio amministrativoยป.
Quanto, infine, alla coltivazione ยซpenalmente illecitaยป, restano comunque applicabili sia il principio di non punibilitร se ricorrono i presupposti della ยซtenuitร del fattoยป, sia la ยซlieve entitร ยป di cui parla lโarticolo 73 del testo unico sulle droghe.