Chi effettua la vendita on line di beni da consegnare tramite spedizioniere non ha l’obbligo di certificazione fiscale, ma deve comunque registrare i corrispettivi ricevuti (come previsto dal D.P.R. n. 633/72). In caso di restituzione della merce acquistata in rete, รจ d’obbligo garantire la tracciabilitร dell’operazione: รจ necessario, cioรจ, poter individuare gli elementi che collegano il bene reso all’acquisto effettuato. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 274/E, rispondendo all’istanza di un’azienda di abbigliamento intenta ad aprire un punto vendita virtuale.
Affinchรฉ l’amministrazione finanziaria possa ricostruire la vicenda della singola operazione economica, il venditore on line deve conservare documentazione da cui risultino: le generalitร dell’acquirente; il prezzo rimborsato; il codice dell’articolo acquistato e di quello reso. L’operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto in quanto la transazione commerciale avviene in via telematica, ma il bene viene consegnato materialmente al domicilio indicato dal cliente, con le modalitร tradizionali, cioรจ tramite vettore o spedizioniere.
Ai fini del pagamento dell’Iva, i titolari dei negozi virtuali sono assimilatati ai venditori per corrispondenza: non sono soggetti all’obbligo di emettere fattura (a meno che questa non sia richiesta dal cliente al momento dell’operazione), nรฉ all’obbligo di certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale.