Dall’1 gennaio 2011 le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito, o su quello di amministrazioni affini o di associazioni, tutti gli atti amministrativi che necessitano di pubblicitĆ legale (come bandi di concorso, permessi di costruzione, delibere del Consiglio e della Giunta comunale ecc.). Ć infatti entrato in vigore lāart. 32 della L.69/09, relativo all’eliminazione degli sprechi dovuti al
mantenimento dei documenti in forma cartacea.
Pertanto, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto
di pubblicitĆ legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici.
Le pubblicazioni cartacee non hanno più valore legale: si passa da un obbligo di dare pubblicitĆ mediante affissione degli atti presso un luogo fisico, l’albo pretorio, ad una pubblicazione sul sito web della Pubblica Amministrazione, l’albo pretorio on line.
Anche le pubblicazioni di matrimonio devono quindi comparire esclusivamente
su Internet; in caso di inosservanza, la cerimonia non sarĆ celebrata.
Per le gare (procedure ad evidenza pubblica) e i bilanci, invece, il passaggio al digitale avverrĆ lā1 gennaio 2013. Nel frattempo la pubblicazione online di tali atti accompagnerĆ quella cartacea secondo modalitĆ operative che verranno definite nei prossimi giorni
con un Decreto del Presidente del Consiglio.
Dall’1 gennaio 2013 gli obblighi di pubblicitĆ legale saranno assolti mediante la pubblicazione online sul sito istituzionale; la tradizionale pubblicitĆ sui quotidiani sarĆ solo facoltativa e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.