Il Presidente della I^ sezione del TAR di Palermo, con decreto urgente n. 922 del 30 settembre scorso, ha accolto la richiesta di sospensione sui ricorsi presentati dalle Associazioni ambientaliste ed animaliste ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali), LAV (Lega Anti Vivisezione), LEGAMBIENTE, MAN (Associazione Mediterranea Natura) e WWF contro il decreto del 31 agosto 2009 dell’Assessore regionale all’Agricoltura e Foreste, on. Michele Cimino, che disciplinava la caccia nelle aree interessate dalle rotte migratorie degli uccelli e nelle “Zone di Protezione Speciale” (ZPS) individuate dall’Unione Europea in Sicilia.
Il decreto assessoriale era stato emanato – a pochi giorni dall’apertura della stagione venatoria e avrebbe dovuto dare esecuzione alle precedenti decisioni dello stesso TAR che, con le ordinanze n. 730/09, 731/09, 732/09 relative ai ricorsi delle medesime Associazioni ambientaliste, aveva censurato il Calendario Venatorio regionale imponendo all’Assessore di proibire l’attivitĂ venatoria nelle “rotte migratorie”: aree dove si concentra il “passo” degli uccelli migratori. Questo avrebbe determinato il divieto di caccia, per esempio, in tutte le Isole minori siciliane, in parte delle zone umide ed in tutta la fascia costiera della regione per almeno mezzo chilometro dalla battigia.
Al contrario il decreto dell’Assessore Cimino, invece di dare corretta esecuzione alla decisione della Magistratura amministrativa, la eludeva palesemente stabilendo che quelle rotte migratorie coincidono con aree già interdette alla caccia (riserve, demani forestali, fondi agricoli recintati, etc…). Insomma un decreto-truffa che di fatto non mutava nulla ed anzi continuava a consentire alle doppiette di sparare nelle aree attraversate dall’avifauna migratoria.
Così adesso, a seguito di nuova impugnazione da parte di ENPA, LAV, LEGAMBIENTE, MAN e WWF, il TAR ha sospeso l’efficacia del decreto dell’Assessore all’Agricoltura in attesa dell’udienza del prossimo 13 ottobre. Le dirette conseguenze dello “stop” del TAR sono:
– in applicazione dell’art. 21, comma 2, della legge statale sulla caccia n. 157 del 1992, è vietata la caccia in tutta la fascia costiera della Sicilia per almeno mezzo chilometro dalla battigia;
– fino a quando la Regione non individuerĂ con precisione le rotte migratorie da sottoporre a tutela, qualsiasi forma di caccia è vietata in tutte le 29 ZPS siciliane (isole Pelagie, isole Egadi, isole Eolie, isola di Ustica, isola di Pantelleria, Piana di Gela, Saline di Siracusa, Pantani della Sicilia sud orientale, etc…).
Per le Associazioni ambientaliste ed animaliste il nuovo provvedimento del TAR rappresenta un intervento di grande utilità per l’avifauna che, proprio da queste settimane, comincia ad attraversare la Sicilia e le sue Isole minori per il viaggio migratorio che milioni di uccelli intraprendono dal Nord Europa per svernare nel Mediterraneo e Nord Africa. ENPA, LAV, LEGAMBIENTE, MAN e WWF chiedono alle Autorità competenti di approntare adeguati servizi di controllo e prevenzione, affinché venga garantito il rispetto del divieto di caccia lungo la fascia costiera e nelle aree ZPS