YARA GAMBIRASIO, NOVE ANNI DOPO: IL DNA, LE PROVE E IL DIRITTO DI VERIFICARE LA VERITÀ

di by Riccardo Cacelli, Observe · Connect · Enable

Dalle domande sollevate da ItalyNews.it nel 2017 al nuovo rigetto delle analisi richieste dalla difesa di Massimo Bossetti. Una riflessione sulla giustizia italiana, sulla conservazione delle prove scientifiche e sulle garanzie riconosciute dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Londra – Il 26 novembre 2010 Yara Gambirasio, tredici anni, scomparve a Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo.

Il suo corpo venne ritrovato tre mesi dopo, il 26 febbraio 2011, in un campo a Chignolo d’Isola.

Una tragedia che ha segnato profondamente l’opinione pubblica italiana.

Per il suo omicidio, Massimo Bossetti è stato condannato in via definitiva all’ergastolo nel 2018.

Eppure, a distanza di quasi sedici anni dalla scomparsa di Yara, il dibattito giudiziario non si è completamente concluso.

Il 5 ottobre 2026 la Corte d’Assise di Bergamo ha respinto una nuova richiesta della difesa di Bossetti di effettuare accertamenti tecnico-scientifici sui reperti dell’indagine.

Una decisione che ripropone una questione fondamentale, non soltanto per questo procedimento.

Quando una sentenza è definitiva, fino a che punto deve essere possibile verificare nuovamente le prove scientifiche sulle quali si fonda?


Il DNA e la richiesta respinta

La difesa di Massimo Bossetti, rappresentata dagli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini, aveva chiesto ulteriori verifiche su reperti e campioni biologici ancora esistenti.

Al centro della richiesta figura la traccia genetica identificata come 31G20, uno degli elementi determinanti dell’impianto probatorio che ha condotto alla condanna.

I difensori contestano alcuni aspetti delle procedure di laboratorio e ritengono che la documentazione acquisita più recentemente giustifichi nuovi approfondimenti.

La richiesta riguardava anche altre tracce biologiche repertate sul giubbotto della vittima, sulle quali la difesa ha avanzato una propria interpretazione scientifica.

La Corte d’Assise di Bergamo, chiamata a pronunciarsi nella fase dell’esecuzione, ha respinto l’istanza.

I difensori hanno annunciato l’intenzione di ricorrere contro la decisione.

I legali della famiglia Gambirasio si sono opposti alla richiesta di nuovi accertamenti, richiamando l’esigenza di evitare che il procedimento si trasformi in una nuova lunga controversia giudiziaria.

Le posizioni sono dunque contrapposte.

Da una parte, una difesa che chiede ulteriori verifiche scientifiche.

Dall’altra, una condanna definitiva e l’esigenza di garantire stabilità alle decisioni giudiziarie.

Ma esiste anche una terza questione, che riguarda tutti i cittadini: quali garanzie deve offrire un sistema giudiziario quando una prova scientifica viene nuovamente contestata?


ItalyNews.it se ne occupava già nel 2017

Nel settembre 2017 ItalyNews.it pubblicò una serie di editoriali dedicati all’omicidio di Yara Gambirasio.

Non erano articoli costruiti per stabilire anticipatamente una diversa responsabilità penale.

Erano analisi nelle quali venivano formulate ipotesi e domande su particolari dell’indagine e del ritrovamento del corpo.

Il 4 settembre 2017, nell’editoriale Omicidio di Yara Gambirasio, l’aeroplanino colpì il corpo della ragazza?, ci interrogavamo sulle circostanze del ritrovamento e sull’eventuale influenza dell’aeromodello utilizzato dalla persona che individuò il corpo.

Non affermavamo che l’aeromodello avesse effettivamente urtato la vittima.

Chiedevamo se questa eventualità fosse stata verificata e documentata.

Nello stesso articolo sollevavamo interrogativi sulla presenza di una sciarpa e sulla possibilità che fosse stata sottoposta ad accertamenti.

L’11 settembre, con Omicidio di Yara: le 3 piume volatilizzate, affrontavamo invece il tema di tre reperti descritti negli atti richiamati dall’articolo, chiedendo chiarimenti sulla loro identificazione e sul loro successivo trattamento.

Il 23 settembre pubblicammo un ulteriore approfondimento nel quale venivano ipotizzati possibili collegamenti con altri fatti.

Quelle ipotesi non costituiscono prove e non possono essere considerate confermate dagli sviluppi giudiziari successivi.

A distanza di nove anni, non intendiamo riproporle come ricostruzioni accertate.

Ma una domanda metodologica rimane importante.

È possibile ricostruire in modo completo e verificabile il percorso seguito da ogni reperto, dal momento del ritrovamento fino alla sua eventuale utilizzazione nel processo?

La domanda non implica che siano state commesse irregolarità.

Riguarda la trasparenza e la controllabilità del procedimento scientifico.


Che cosa dice la Corte europea dei diritti dell’uomo?

La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, all’articolo 6, riconosce il diritto a un processo equo.

Tra le garanzie rientra la possibilità per l’imputato di contestare efficacemente gli elementi probatori utilizzati dall’accusa.

Questo principio assume particolare importanza quando una prova scientifica riveste un ruolo decisivo.

La Corte europea dei diritti dell’uomo, con sede a Strasburgo, ha affrontato in diverse occasioni il problema delle perizie e della possibilità per la difesa di sottoporle a verifica.

Nella sentenza Stoimenov contro l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del 2007, la Corte ha esaminato le conseguenze del rifiuto di consentire una valutazione peritale alternativa.

Anche nella sentenza Matytsina contro Russia, del 2014, ha affrontato il tema delle garanzie necessarie per contestare efficacemente una prova scientifica.

La giurisprudenza europea riconosce ai giudici nazionali un ampio margine nella valutazione delle prove.

Ma questo margine non deve privare la difesa di una possibilità effettiva di contestare le conclusioni degli esperti.

Occorre tuttavia precisare un elemento fondamentale.

La Convenzione europea non attribuisce automaticamente a una persona condannata il diritto di ripetere qualsiasi esame scientifico dopo che la sentenza è diventata definitiva.

La valutazione dipende dalle circostanze concrete, dalle garanzie offerte durante il processo, dalla rilevanza degli elementi contestati e dalle regole applicabili ai procedimenti successivi alla condanna.

Pertanto, il rigetto del 5 ottobre non dimostra, da solo, una violazione della Convenzione europea.

Per formulare una valutazione giuridica sul caso specifico sarebbe necessario esaminare integralmente l’ordinanza motivata, le precedenti decisioni e le possibilità di verifica già riconosciute alla difesa.


Una sentenza definitiva può essere scientificamente verificabile?

Qui emerge un problema che supera il caso Bossetti.
La scienza evolve.

Nuove tecniche di laboratorio possono consentire accertamenti che, anni prima, sarebbero stati impossibili o meno precisi.
Ma non ogni nuova tecnologia produce automaticamente una prova nuova.

E non ogni contestazione scientifica giustifica la riapertura di un procedimento.
La giustizia deve conciliare due esigenze.

La prima è la stabilità delle sentenze definitive.
Senza questa garanzia, ogni processo rischierebbe di trasformarsi in una controversia senza fine.

La seconda è la possibilità di riconoscere e correggere eventuali errori giudiziari, attraverso gli strumenti previsti dalla legge.
Senza questa possibilità, la definitività rischierebbe di essere confusa con l’infallibilità.

Sono due principi che non dovrebbero essere contrapposti.

Una sentenza può essere definitiva senza che il sistema giudiziario debba considerare impossibile, in assoluto, l’emergere di nuovi elementi.

Ed è proprio per affrontare situazioni eccezionali che l’ordinamento italiano prevede strumenti come la revisione del processo, quando ricorrono specifici presupposti.


La conservazione delle prove è una responsabilità pubblica

Un altro aspetto merita attenzione.

I reperti scientifici non appartengono al dibattito televisivo.

Sono elementi materiali che devono essere raccolti, documentati, conservati e analizzati secondo procedure rigorose.

La loro integrità è essenziale tanto per l’accusa quanto per la difesa.

Una corretta catena di custodia permette di ricostruire chi abbia avuto accesso a un reperto, quando sia stato esaminato e quali operazioni siano state effettuate.

La documentazione delle analisi consente inoltre di distinguere i risultati effettivamente ottenuti dalle interpretazioni formulate dagli esperti.

Questo principio non riguarda soltanto i grandi processi che attirano l’attenzione dei mezzi di comunicazione.

Riguarda qualsiasi procedimento nel quale una prova scientifica possa incidere sulla libertà di una persona.

E riguarda anche il diritto delle vittime e dei loro familiari a una ricostruzione giudiziaria fondata su accertamenti affidabili.


La fiducia nella giustizia non nasce dall’assenza di domande

Negli ultimi anni il dibattito pubblico italiano ha riportato al centro diversi procedimenti giudiziari, compreso quello relativo all’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.

Sono vicende differenti, con prove, decisioni e situazioni processuali che non devono essere confuse.

Esiste però una questione comune: il rapporto fra prova scientifica, controllo delle procedure e fiducia nelle istituzioni.

È comprensibile che le famiglie delle vittime desiderino non essere costrette a rivivere continuamente vicende dolorose.

È altrettanto importante che l’ordinamento mantenga strumenti adeguati per esaminare contestazioni giuridicamente rilevanti.

Non è compito del giornalismo sostituirsi ai giudici.

Non è neppure compito del giornalismo trasformare ogni dubbio in una presunta prova di errore giudiziario.

Ma fare domande documentate, distinguere i fatti dalle ipotesi e verificare le procedure è parte della sua responsabilità.

La fiducia nelle istituzioni non dovrebbe richiedere il silenzio davanti agli interrogativi.

Dovrebbe fondarsi sulla capacità delle istituzioni di rispondere con documenti, motivazioni e procedure trasparenti.


La domanda

Nove anni fa, occupandoci dell’omicidio di Yara Gambirasio, cercavamo di comprendere alcuni particolari della raccolta e dell’interpretazione degli elementi materiali.

Oggi il dibattito riguarda soprattutto la possibilità di effettuare ulteriori verifiche scientifiche dopo una condanna definitiva.

Non sono la stessa questione.

E non intendiamo suggerire che le domande poste nel 2017 dimostrino errori nell’indagine o nel processo.

Ma il principio che ci interessa rimane lo stesso.

Una giustizia autorevole non dovrebbe temere la verifica scientifica quando questa sia giuridicamente ammissibile, tecnicamente possibile e realmente rilevante.

Allo stesso tempo, il diritto alla verifica non può trasformarsi in un diritto illimitato a ripetere ogni accertamento, indipendentemente dalle decisioni già assunte.

La sfida è trovare un equilibrio che protegga le garanzie dell’imputato, i diritti delle vittime e la credibilità del sistema giudiziario.

E allora la domanda che vorremmo porre ai lettori, ai giuristi e alle istituzioni è questa:

Quando una prova scientifica ha contribuito in modo determinante a una condanna definitiva, quali condizioni devono consentirne un nuovo esame e chi deve stabilire, con criteri verificabili, se quelle condizioni esistano?

Non chiediamo di sostituire una sentenza con un’opinione.

Chiediamo di comprendere fino a che punto il nostro sistema giudiziario sappia conciliare la certezza del diritto con l’evoluzione della conoscenza scientifica.

Perché la giustizia non deve soltanto arrivare a una decisione. Deve anche saper spiegare perché quella decisione meriti fiducia.


Riccardo Cacelli
Analista di Geopolitica Internazionale
Urban Air Mobility Manager
Senior Advisor — Advanced Air Mobility Institute, Boston


Riferimenti documentali

Documentazione giudiziaria e normativa

  1. Convenzione europea dei diritti dell’uomo — Articolo 6, diritto a un processo equo.
  2. Corte europea dei diritti dell’uomo — Guide on Article 6 of the Convention: Right to a Fair Trial (Criminal Limb).
  3. Corte EDU — Stoimenov v. the former Yugoslav Republic of Macedonia, 2007.
  4. Corte EDU — Matytsina v. Russia, 2014.
  5. Codice di procedura penale italiano — Articoli 629 e seguenti, revisione delle sentenze di condanna.

Aggiornamenti del 5 ottobre 2026

  1. ANSA — Il caso di Yara Gambirasio, respinta la richiesta di nuove analisi sui reperti.
  2. RaiNews — Caso Yara. Giudici bocciano istanza Bossetti, no a nuove analisi. Legali, faremo ricorso.

Archivio ItalyNews.it — Settembre 2017

  1. Riccardo Cacelli — Omicidio di Yara Gambirasio, l’aeroplanino colpì il corpo della ragazza?, 4 settembre 2017.
  2. ItalyNews.it — Omicidio di Yara: le 3 piume volatilizzate, 11 settembre 2017.
  3. ItalyNews.it — Omicidio di Yara Gambirasio: connessioni con un film e con un omicidio compiuto di recente nella zona, 23 settembre 2017.
  4. Cacelli – Omicidio di Yara Gambirasio, 4 coincidenze o 4 indizi? – 21 Agosto 2017

  5. Cacelli – Omicidio Yara Gambirasio: i tagli e lesioni sul corpo sono la firma di chi ha compiuto il delitto – 14 Agosto 2017

  6. Italynews.it – Omicidio di Yara Gambirasio, il movente e’ uno snuff movies? – 7 Agosto 2017

     

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